Va bene.. c’è ancora un anno.. potrebbe esser prematuro…ma intanto si cominicia a familiarizzare con certi meccanismi..
Dunque, i primi due commi dell’art 5 individuano le materie in cui opera la cd. mediazione obbligatoria e gli effetti della mancata proposizione della relativa istanza.
Il comma 4 dell’art. 5, d. lgs. 28/2010, indica, poi, diverse ipotesi in cui non trova applicazione né il primo né il secondo comma:
- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
- e) nei procedimenti in camera di consiglio;
- f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
La ratio della norma è quella di evitare che la mediazione possa costituire un intralcio alla concessione di provvedimenti cautelari latu sensu intesi; ciò, però, comporta che, esaurita l’esigenza cautelare, sorge l’obbligo di procedere con la mediazione. Il momento in cui matura questo obbligo è diverso a seconda del procedimento in cui si va ad inserire.
L’impatto con la procedura monitoria, merita una breve riflessione.
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