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	<title>Commenti a: Software pirata e professionisti</title>
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		<title>Di: Copia, plagio e intenzionalità &#171; * * * * °</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/software-pirata-e-professionisti/comment-page-1/#comment-688</link>
		<dc:creator>Copia, plagio e intenzionalità &#171; * * * * °</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:42:49 +0000</pubDate>
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		<description>[...] Uso di software privi di licenza da parte di professionisti. Una sentenza della Corte di Cassazione opera un interessante distinguo tra imprese e studi professionali nell’utilizzo di software privi di licenza: non commette reato il libero professionista iscritto all’Albo che utilizza programmi informatici privi del marchio Siae. Mentre aziende e imprenditori devono ben guardarsi dall’utilizzare software pirata in ufficio, gli studi professionali potrebbero anche passarla liscia e appellarsi ad uno storico precedente: la sentenza n.49385 della Corte di Cassazione, depositata il 22 dicembre 2009. Nel caso in questione, l’utilizzo di materiale privo di licenza sarebbe stato quello di un geometra, precedentemente condannato per aver installato sui pc del proprio studio delle copie di Microsoft Office 2000 e Windows 2000. Questo il succo della sentenza della Cassazione, che distingue tra attività imprenditoriale e commerciale in relazione all’uso sul lavoro di software senza licenza. Mentre le prime commettono reato in quanto i loro scopi sono esplicitamente a fini di lucro, le seconde godono di attenuanti, poichè ascrivibili alle “professioni intellettuali” – che prevedono iscrizione ad un’albo e non prevedono attività di tipo “industriale”. Inoltre, il reato previsto dalla legge n.633/1941 (art. 171bis) non è applicabile agli studi professionali, anche perchè ai privati non è fatto obbligo di esporre il marchio Siae. (17.2.10 &#8211; fonte e approfondimento) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uso di software privi di licenza da parte di professionisti. Una sentenza della Corte di Cassazione opera un interessante distinguo tra imprese e studi professionali nell’utilizzo di software privi di licenza: non commette reato il libero professionista iscritto all’Albo che utilizza programmi informatici privi del marchio Siae. Mentre aziende e imprenditori devono ben guardarsi dall’utilizzare software pirata in ufficio, gli studi professionali potrebbero anche passarla liscia e appellarsi ad uno storico precedente: la sentenza n.49385 della Corte di Cassazione, depositata il 22 dicembre 2009. Nel caso in questione, l’utilizzo di materiale privo di licenza sarebbe stato quello di un geometra, precedentemente condannato per aver installato sui pc del proprio studio delle copie di Microsoft Office 2000 e Windows 2000. Questo il succo della sentenza della Cassazione, che distingue tra attività imprenditoriale e commerciale in relazione all’uso sul lavoro di software senza licenza. Mentre le prime commettono reato in quanto i loro scopi sono esplicitamente a fini di lucro, le seconde godono di attenuanti, poichè ascrivibili alle “professioni intellettuali” – che prevedono iscrizione ad un’albo e non prevedono attività di tipo “industriale”. Inoltre, il reato previsto dalla legge n.633/1941 (art. 171bis) non è applicabile agli studi professionali, anche perchè ai privati non è fatto obbligo di esporre il marchio Siae. (17.2.10 &#8211; fonte e approfondimento) [...]</p>
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		<title>Di: Copia, plagio e intenzionalità &#171;</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/software-pirata-e-professionisti/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>Copia, plagio e intenzionalità &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:34:19 +0000</pubDate>
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		<description>[...] Uso di software privi di licenza da parte di professionisti. Una sentenza della Corte di Cassazione opera un interessante distinguo tra imprese e studi professionali nell’utilizzo di software privi di licenza: non commette reato il libero professionista iscritto all’Albo che utilizza programmi informatici privi del marchio Siae. Mentre aziende e imprenditori devono ben guardarsi dall’utilizzare software pirata in ufficio, gli studi professionali potrebbero anche passarla liscia e appellarsi ad uno storico precedente: la sentenza n.49385 della Corte di Cassazione, depositata il 22 dicembre 2009. Nel caso in questione, l’utilizzo di materiale privo di licenza sarebbe stato quello di un geometra, precedentemente condannato per aver installato sui pc del proprio studio delle copie di Microsoft Office 2000 e Windows 2000. Questo il succo della sentenza della Cassazione, che distingue tra attività imprenditoriale e commerciale in relazione all’uso sul lavoro di software senza licenza. Mentre le prime commettono reato in quanto i loro scopi sono esplicitamente a fini di lucro, le seconde godono di attenuanti, poichè ascrivibili alle “professioni intellettuali” – che prevedono iscrizione ad un’albo e non prevedono attività di tipo “industriale”. Inoltre, il reato previsto dalla legge n.633/1941 (art. 171bis) non è applicabile agli studi professionali, anche perchè ai privati non è fatto obbligo di esporre il marchio Siae. (17.2.10 &#8211; fonte e approfondimento) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uso di software privi di licenza da parte di professionisti. Una sentenza della Corte di Cassazione opera un interessante distinguo tra imprese e studi professionali nell’utilizzo di software privi di licenza: non commette reato il libero professionista iscritto all’Albo che utilizza programmi informatici privi del marchio Siae. Mentre aziende e imprenditori devono ben guardarsi dall’utilizzare software pirata in ufficio, gli studi professionali potrebbero anche passarla liscia e appellarsi ad uno storico precedente: la sentenza n.49385 della Corte di Cassazione, depositata il 22 dicembre 2009. Nel caso in questione, l’utilizzo di materiale privo di licenza sarebbe stato quello di un geometra, precedentemente condannato per aver installato sui pc del proprio studio delle copie di Microsoft Office 2000 e Windows 2000. Questo il succo della sentenza della Cassazione, che distingue tra attività imprenditoriale e commerciale in relazione all’uso sul lavoro di software senza licenza. Mentre le prime commettono reato in quanto i loro scopi sono esplicitamente a fini di lucro, le seconde godono di attenuanti, poichè ascrivibili alle “professioni intellettuali” – che prevedono iscrizione ad un’albo e non prevedono attività di tipo “industriale”. Inoltre, il reato previsto dalla legge n.633/1941 (art. 171bis) non è applicabile agli studi professionali, anche perchè ai privati non è fatto obbligo di esporre il marchio Siae. (17.2.10 &#8211; fonte e approfondimento) [...]</p>
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