Leggere nelle motivazioni di un sentenza di Cassazione il termine “postare” è insolito e… benaugurante. L’estensore scegliendo tale neologismo dimostra una sensibilità al mondo dei bit ..non proprio comune nei giuristi.

Non sono infatti mancati giudici di merito che non hanno dimostrato di cogliere le evidenti differenze tra il mondo fisico della carta e quello immateriale della rete, dimenticando, nel contempo, alcuni principi giuridici tipici.

La ricostruzione da me operata quasi un paio di anni fa è stata confermata dai giudici della Suprema Corte che hanno seguito proprio i medesimi (nulla di trascendentale… anzi tutt’altro…) argomenti:

  1. carta e bit non sono la stessa cosa; un blog non è un giornale;
  2. la legge non contiene alcuna disposizione per i blog;
  3. in ambito penale non si può operare una interpretazione  analogica: ergo l’art. 57 codice penale non si può applicare.
Il caso concreto aiutava, poiché non si trattava di un articolo di un giornalista, ma di un commento (riferibile a chi?); pertanto, l’impossibilità di procedere ad un controllo preventivo avrebbe, semmai, dovuto far propendere per un controllo successivo (non previsto, però, da alcuna legge…).
Ovviamente molto ha pesato il terzo punto ed il fatto che si fosse in sede penale: in ambito civile, il divieto di analogia non c’è e quindi, in sede di risarcimento danni, la musica potrebbe cambiare. Certo resterebbe la differenza ontologica e funzionale tra carta e bit, ma chissà se basterà.. specie senza un giudice che sappia “postare”… ;)
 

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