Con la R.M. 274/E del 5 novembre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il commercio elettronico indiretto si segue la disciplina delle vendite per corrispondenza, dunque non deve essere emessa fattura a meno che non sia chiesta dal cliente, nè c’è obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale.
Occorre annotare regolarmente i corrispettivi e nel caso di restituzione della merce deve essere annotata la variazione in diminuzione, avendo cura di consentire all’Amministrazione finanziaria, in fase di controllo, di ricostruire la vicenda conservando i documenti dai quali risultino:
– le generalità del soggetto acquirente
– l’ammontare del prezzo rimborsato
– il codice del bene acquistato
– il codice del reso
Inoltre, dalle scritture ausiliarie di magazzino deve essere possibile rilevare la movimentazione fisica del bene oggetto del reso.
Infine, l’Agenzia delle Entrate rammenta che se l’acquirente è un privato cittadino comunitario si applica la disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie prevista dall’art.41 D.L. 331/1993. Pertanto, se l’ammontare complessivo delle vendite effettuate nello Stato di destinazione supera il limite di € 100.000,00, oppure il cedente opta per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro dandone comunicazione nella dichiarazione Iva, relativa all’anno precedente o all’inizio attività, la cessione è non imponibile e l’iva deve essere pagata nel paese di destinazione. Nel caso contrario, si applica l’Iva italiana.