Convenzione di Lanzarote, grooming: nuovi reati informatici a tutela dei minori

La ratifica della Convenzione di Lanzarote si trova attualmente in Senato per il completamento dell’iter parlamentare.
La Convenzione, stipulata nel 2007 e sottoscritta da ben 23 Stati il 25 ottobre e dall’Italia il 7 novembre dello stesso anno, rappresenta un passo importante per la prevenzione degli abusi sessuali contro i bambini, sia per il perseguimento degli abusanti che per la tutela delle vittime. Il punto di forza è dato dal fatto che per la prima volta un trattato internazione sanziona penalmente diverse forme di abuso sessuale commesse in danno di bambini e adolescenti con l’utilizzo della forza e delle minacce.
Tra le misure menzionate nella Convenzione figurano la selezione e la formazione di operatori specializzati che lavorino quotidianamente a contatto con i bambini; la sensibilizzazione e l’educazione dei bambini rispetto ai rischi e alle forme per difendersi; l’innovativa previsione che alcuni comportamenti vengano classificati come reati penali.
Lo scorso 19 gennaio la Camera ha approvato all’unanimità i punti salienti della Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.
In particolare, il disegno di legge introdurrà nuove fattispecie di reato come quella di pedofilia culturale e ideologica, che mancava e che impediva alle forze dell’ordine di intervenire, e il cd. grooming, ossia l’adescamento in rete.
Il nuovo articolo 414bis c.p. punirà i reati di pedofilia e pedopornografia culturale e di istigazione anche via web a commettere delitti nei confronti di soggetti minorenni: “..chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti..” a sfondo sessuale, sarà punito con la reclusione da 3 a 5 anni.
Mentre la nuova formulazione dell’art. 609undecies c.p. individua il nuovo delitto di adescamento di minorenni anche attraverso internet nel compimento di atti volti a carpire la fiducia del minore infrasedicenne “..attraverso artefici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”. Se il soggetto ha agito al fine di commettere delitti di sfruttamento sessuale del minore o delitti di violenza sessuale si applicherà la pena della reclusione da uno a 3 anni.
Detto fenomeno, come detto, viene definito grooming (termine inglese che indica il comportamento, osservato in particolare tra gli scimpanzé, in cui un animale provvede a mantenere la pulizia e l’igiene di un suo simile) ed individua una tecnica particolare in cui l’adulto, potenziale abusante, “cura” la potenziale vittima, inducendola gradualmente a superare le sue resistenze mediante tecniche di manipolazione psicologica. La maligna finalità è quella di entrare in contatto ed in confidenza con ragazzi/e, conquistandone progressivamente la fiducia ed agevolando il passo successivo, che è quello di un possibile incontro off-line. Gli adulti sfruttano a questo scopo i molteplici strumenti messi a disposizione dal web (si pensi a chat, social network, istant messanger, forum, giochi online, etc.) e dai telefoni (sms, mms).
La nuova normativa prevede, altresì, che le persone offese dai delitti di sfruttamento sessuale e di tratta di persone, commessi in danno di minori, possano essere ammessi al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito. E prende in considerazione anche altri aspetti del diritto e della procedura penale prospettando sia il raddoppio dei termini di prescrizione in caso di alcuni delitti a sfondo sessuale; sia una nuova aggravante dell’omicidio commesso in occasione di reati sessuali con un minore, in cambio di denaro o di altra utilità; sia l’applicabilità del delitto di atti sessuali con minorenne, oltre che all’ascendente, al genitore o al tutore, a qualunque persona a cui il minore sia affidato o che conviva con il minore; e l’esclusione dell’applicazione del patteggiamento alla prostituzione minorile.
Attendiamo fiduciosi il voto del Senato..
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