Il commercio elettronico sta diventando il nuovo motore del commercio (tradizionale e non).

Ma quando si è in presenza di un’attività di e-commerce?

Fondamentalmente quando la vendita di un bene o di una prestazione avviene,  in maniera abituale, tramite Internet.

Le distinzione  in uso sono:

  • commercio elettronico diretto
  • commercio elettronico indiretto

Il primo è la vendita di un bene digitalizzato, che può essere trasferito dal venditore all’acquirente immediatamente attraverso la rete. Il commercio elettronico indiretto invece prevede il contatto tra venditore ed acquirente tramite la rete, ma la consegna del bene avviene tramite gli ordinari servizi postali.

Altra distinzione importante è quella tra:

  • commercio B2B (business to business)
  • commercio BtoC o BtC (business to consumer)
  • commercio CtoC (consumer to consumer)

Il primo è il commercio in cui il destinatario del bene è un’azienda, il secondo è il commercio il cui consumatore finale è un privato, mentre il CtoC è il commercio on line tra privati.

Quali sono gli adempimenti a cui tale commercio deve sottostare? Quattro sono gli ambiti su cui si deve puntare l’attenzione:

  1. tutela del consumatore (d.lgsl 15 gennaio 1992 n. 50 e d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185)
  2. diritti e dazi doganali
  3. iva (dpr 633/1972 come modificato dalla l. 7 luglio 2009 n.88)
  4. imposte sul reddito

Per ciò che concerne il primo punto mi limito a sottolineare che tutti i coloro che voglio intraprendere un attività di vendita on line devono sapere che per la tutela del consumatore nelle vendite a distanza, è necessario rispettare il diritto al recesso entro 10 giorni dalla consegna del bene, così come è necessario suddividere all’interno dello stesso sito le aree destinate alla vendita all’ingrosso da quelle per la vendita al dettaglio. Per tutte le altre prescrizioni vi rimando ai decreti legislativi citati.

I diritti e dazi doganali rilevano solo nel caso di commercio elettronico indiretto da un Paese extraUE, dove il passaggio della merce avviene tramite il trasporto fisico della stessa e deve perciò sottostare alle norme per l’importazione, l’esportazione o il deposito della merce. A decorrere dal 15 dicembre 2009 (con la circolare ministeriale n. 22/d del 26 novembre 2009) è possibile effettuare lo sdoganamento telematico delle merci importate in procedura di domiciliazione. La dichiarazione è presentata al momento della registrazione sul sistema informatico delle  Dogane. Il sistema invia un messaggio di risposta. L’esito può essere lo svincolo della merce oppure la selezione per il controllo. Nel caso dello svincolo delle merci l’operatore deve produrre un’immagine intellegibile del Documento Amministrativo Unico (DAU) corredato degli elementi di registrazione e svincolo. L’importo del dazio viene calcolato sul valore delle merce nel momento in cui varca il confine della Comunità e comprende oltre al valore indicato in fattura, tutte le spese sostenute fino a quel momento sulla merce (trasporto, assicurazione, spese postali, ecc).

In materia IVA non è previsto alcun un trattamento particolare, la cessione di beni e servizi attraverso il web sottosta alle tradizionali regole di fatturazione dettate dal Dpr 633/72.  Nel caso di commercio elettronico diretto,  il bene non viene considerato come un’entità fisica, ma lo si assimila ad un servizio(download di brani musicali o di software) ed il documento rilevante ai fini Iva sarà la fattura emessa al momento del pagamento, che avviene contestualmente alla fruizione della prestazione, il tutto on-line. Nel secondo caso invece i documenti di riferimento sono il documento di trasporto e la fattura differita oppure la fattura accompagnatoria (nel caso in cui la fattura accompagni direttamente la merce spedita). Le vendite via Internet sono assoggettate, in questo caso, alla normativa delle vendite a distanza (tipo vendite per corrispondenza).   Fondamentale è la distinzione tra commercio B2B oppure commercio B2C. Per le vendite ai consumatori privati di beni ordinati on-line si applica la normativa per le vendite a distanza con l’esonero dall’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, con l’obbligo dell’emissione della fattura solo su richiesta del consumatore. Se tali vendite avvengono nei confronti di un cittadino extracomunitario, esse si considerano cessioni all’esportazione ai sensi dell’art.8 dpr 633/72, pertanto andranno fatturate senza Iva con obbligo di conservazione del visto doganale d’uscita.  Nelle vendite tra aziende permangono invece tutti gli obblighi di emissione dei documenti fiscali citati. In ragione della descritta differenza di trattamento fra rapporti B2B e B2C, assume particolare rilievo la veste in cui il committente agisce, ossia occorre verificare se questi integra, in base ai requisiti voluti dalla legge, lo status di soggetto passivo d’imposta.  Si rammenta come per soggetto passivo si intende <<chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività economica>>(art.9 par.1 direttiva 206/112/Ce) . Con l’entrata in vigore da quest’anno, ( L.88 7 luglio 2009  Comunitaria 2008), il concetto di territorialità Iva ha subito una trasformazione epocale, ponendo al centro della norma la Regola della Committenza e la nozione di soggetto passivo d’imposta funge da elemento discriminante. La norma stabilisce che dal 01 gennaio 2010 per il commercio B2B la rilevanza d’imposta segue il luogo del committente, mentre per il commercio B2C si segue il luogo ove è stabilito il prestatore. Ciò comporta innanzitutto un’ampliamento delle casistiche di inversione contabile (reverse charge) e di obbligo di redazione del modello Intrastat nel caso di prestazioni tra stati membri della Comunità. In secondo luogo determina una drastica riduzione delle pratiche di rimborso dell’Iva versata in altro Stato membro dell’Unione europea.

In merito allle imposte sui redditi, sostanzialmente il problema maggiore, per le attività che si svolgono in ambito nazionale,  è stabilire la forma giuridica dell’attività commerciale che si vuole intraprendere (ditta individuale, srl, spa, cooperativa ecc.). Si procederà dunque alla costituzione presso un notaio dell’impresa ed all’apertura di una partita iva con contestuale iscrizione alla camera di commercio della sede legale dell’attività. Una volta costituita l’attività, si opta per il regime contabile più consono al proprio volume di affari ( ad esempio regime contabile ordinario oppure semplificato se non si superano euro 309.874,14 per i ricavi da prestazioni di servizi ed euro 516. 456,90 per i ricavi conseguiti in tutti gli altri casi.) e si dichiarano i propri redditi, come per qualsiasi altra attività. La ditta individuale od il professionista avrà una tassazione Ire a scaglioni ed, eventualmente, anche un Irap da corrispondere in base alle aliquote della regione dove si è stabilita la propria sede legale.  Le società di capitali invece avranno una tassazione pari al 27% del utile ante imposte per l’imposta Ires ed anche loro saranno soggette all’Irap.

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