Il telefono, quell’incredibile invenzione che, fino a qualche decennio fa, era finalizzata esclusivamente alla comunicazione vocale, oggi è un oggetto dal fascinoso design, che ha relegato quest’ultima ad una delle sue innumerevoli funzioni.

Se si considerano, infatti, tutti i servizi accessori, spesso a fronte del pagamento di un corrispettivo mensile, attualmente disponibili anche per la telefonia fissa, oltre che per la mobile ( la comunicazione attraverso messaggi scritti cd. SMS, le videochiamate, i servizi multimediali, e altro ancora), nonché l’aumento degli operatori telefonici, delle offerte e dei clienti, è comprensibile come tutto ciò abbia determinato un aumento anche del contenzioso.

Negli ultimi anni, infatti, i principali motivi di reclamo all’autorità giudiziaria, previa segnalazione al Garante delle comunicazioni da parte degli utenti, sono stati determinati dall’addebito sulla bolletta di costi non dovuti a vario titolo tra cui per le “spese di spedizione fattura” recentemente riconosciute non più addebitabili all’utente. Altrettanto frequenti le cause per l’attivazione di servizi non richiesti che spesso ha comportato danni per la disattivazione di quelli precedentemente attivi, un comportamento già vietato dall’art. 57 del codice del consumo, oggi sanzionato dall’art. 3 delibera n. 664/06/Cons dell’Autorità garante delle comunicazioni.

Da segnalare, inoltre, la delibera n. 182/02/Cons della suddetta Autorità che, previa delega ad opera della Legge 249/1997, in merito agli strumenti di tutela a disposizione dell’utente, oltre alla tutela giurisdizionale ha emanato il “regolamento concernente le vertenze insorte nei rapporti tra utenti ed organismi di telecomunicazione” prevedendo il “tentativo di conciliazione”come strumento alternativo di risoluzione delle controversie.

L’art.3 del regolamento sancisce l’obbligo per tutti gli “utenti, singoli o associati ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità e che intendano agire in giudizio, ….., di promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione innanzi al Co.Re.Com competente per territorio”.

Sebbene la giurisprudenza non sia sempre stata unanime nell’interpretare le norme in merito all’obbligatorietà del tentativo di conciliazione davanti ai Comitati regionali di controllo per le comunicazioni, recentemente, l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni nel nuovo regolamento emanato con delibera n. 173/07/Cons, ha previsto tale fase come preliminare all’azione giudiziaria, a pena di improcedibilità.

L’istanza di conciliazione, pertanto, che a pena di inammissibilità dovrà indicare i dati richiesti dall’art. 7 del regolamento, e che, come espressamente disposto, tra l’altro può essere inoltrata anche compilando il formulario cd. UG, (allegato A), disponibile presso il sito ufficiale dell’Autorità e presso gli uffici Co.Re.Com., dovrà essere presentata all’ufficio dell’ente regionale competente e munito di delega alla funzione conciliativa; in alternativa, nel caso cioè in cui il Co.Re.Com territoriale non sia munito della su menzionata delega, il tentativo può, anzi, deve essere esperito dinnanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’art. 141 del cod. cons., oppure, dinnanzi agli organismi istituiti con accordi tra operatori telefonici e le associazioni dei consumatori rappresentative al livello nazionale.

Le caratteristiche salienti da evidenziare riguardano sia la rapidità dell’intero procedimento, che deve concludersi in trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza, decorsi i quali le parti potranno adire il giudice ordinario anche se la procedura conciliativa non si sia conclusa, nel pieno rispetto della tutela garantita a tutti dall’art. 24 del testo costituzionale; all’udienza per l’espletamento del tentativo di conciliazione, inoltre, le parti intervengono personalmente ed , in caso di persone giuridiche, in persona del legale rappresentante, potendo anche decidere di farsi rappresentare da procuratori muniti di procura idonea a conciliare o transigere.

Orbene, i dati statistici degli ultimi anni confermano che il numero più elevato di conciliazioni con esito positivo (solo nel 2009 il Co.Re.Com. di Ancona ha chiuso positivamente oltre il 70 % delle udienze di conciliazione), riguardano proprio quelle i cui verbali sono stati conclusi dagli stessi utenti personalmente, senza l’assistenza legale, grazie anche ad una maggiore disponibilità da parte di quasi tutti i gestori telefonici nel riparare ai disagi creati, cercando di soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti.

Non è da sottovalutare, per di più, il fatto che il verbale così raggiunto dove vengono esposti i punti controversi e le parti danno atto del contenuto dell’accordo, una volta sottoscritto, costituisce titolo esecutivo ex art. 2, della legge 481/1995

Appare, allora, evidente che un maggiore incentivo all’utilizzo ed alla diffusione degli organismi di composizione extragiudiziale delle controversie potrebbe costituire una grande opportunità degna di maggiore considerazione per contribuire al miglioramento dell’intero apparato giudiziario in termini di riduzione del contenzioso ed ai vantaggi per i consumatori ed utenti in termini di attese, soddisfazioni e soprattutto costi!

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