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	<title>Dirittomoderno &#187; Europa</title>
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		<title>Come redigere nel modo più opportuno un contratto di agenzia in Francia?</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[contratto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

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		<description><![CDATA[<a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/avv_piccioni-e1263320086114.jpg"></a>Una e-mail inviatami il mese scorso da un cliente del settore calzaturiero- con sede nelle Marche- mi offre lo spunto per la redazione di questo articolo. <p>Ricevo l’ e-mail, con la quale il cliente, prossimo alla stipula di un contratto di agenzia con un agente francese, mi tempesta di domande : “Cosa prevede la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/avv_piccioni-e1263320086114.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-180" title="avv_piccioni" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/avv_piccioni-e1263320086114.jpg" alt="" width="55" height="55" /></a><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Una e-mail inviatami il mese scorso da un cliente del settore calzaturiero- con sede nelle Marche- mi offre lo spunto per la redazione di questo articolo.</span></h3>
<p>Ricevo l’ e-mail, con la quale il cliente, prossimo alla stipula di un contratto di agenzia con un agente francese,  mi tempesta di domande : “<em>Cosa prevede la normativa francese sui contratti di agenzia? È possibile, redigere almeno  una versione del testo del contratto in inglese …ma che terminologia utilizzare?.. …eppoi… si può far riferimento alla legislazione italiana, pur designando un agente francese….? …Conviene scegliere come foro competente un tribunale francese o quello italiano….o si potrebbe, invece, designare un arbitro..?</em>&#8220;<span id="more-1689"></span></p>
<p>In Francia il contratto di agenzia trova la sua fonte di disciplina  nella legge n. 593 del 25 giugno del 1991- entrata in vigore nel giugno <em><strong>1992</strong></em>. E’ interessante notare come in questo paese l’agente sia un <em><strong>vero e proprio mandatario,</strong></em> come lo definisce la legge stessa-che in quanto libero professionista e senza prestazione d’opera, viene <em><strong>stabilmente incaricato</strong></em> (<em>on a </em><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>continuous </strong></span></em>basis.. per dirla col legal english<em>) </em>al fine di promuovere ed eventualmente concludere prestazioni di servizi, contratti di acquisto o vendita, locazioni in nome e per conto di imprenditori e commercianti.</p>
<p>A differenza dell’Italia e di altri Paesi europei che lo ammettono con le dovute riserve (si ricordi come nel sistema tedesco ad esempio, il patto debba esser <em><strong>formalizzato per iscritto</strong></em> e  lo star del credere possa essere stabilito a carico del l’agente <em><span style="text-decoration: underline;"><strong>solo  in connessione  a determinati affari </strong></span></em>o avuto riguardo a specifici clienti con il conseguente diritto per  l’agente ad un <em><strong>compenso aggiuntivo</strong></em> rispetto alla semplice provvigione), in Francia la clausola dello <em>star del credere</em> è <em><strong>ampiamente ammessa ed inseribile all’interno del contratto </strong></em>(e dunque <em>effective and enforceable</em>).</p>
<p>Entrando più nello specifico, la disciplina del contratto di agenzia in Francia è contenuta negli artt. 134-1 e ss. del Codice di Commercio (introdotti con la legge sopra menzionata) e nel decreto 58-1345 del 1958 (come integrato con il decreto 92-506 del 1992).</p>
<p>Quanto poi alla sua durata (duration of Contract), il contratto di agenzia potrà essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.</p>
<p>Nella prima ipotesi esso si trasformerà di diritto in un contratto di agenzia a tempo indeterminato qualora continui ad esser eseguito da entrambe le parti.</p>
<p>Ma veniamo ora ai principali <strong>obblighi posti in capo all’agente</strong> nei confronti del preponente. Essi sono:</p>
<ul>
<li><em><strong>promuovere 	e</strong></em><em> </em><em><strong>sviluppare </strong></em>le 	vendite dei<em><strong> prodotti dell&#8217;azienda </strong></em>esportatrice<em><strong> nella zona assegnatagli;</strong></em></li>
</ul>
<ul>
<li>adempiere 	<em><strong>all’obbligo 	di informativa</strong></em> nei confronti del Preponente: l’agente dovrà curare di 	trasmettere (<em>to forward</em>) periodicamente al preponente tutte le 	informazioni generali sull’andamento del mercato, sui rapporti coi 	clienti  o,  ancora , sulle eventuali visite effettuate e sull’ 	esito delle stesse, nonché trasmettergli senza ritardo gli ordini 	ricevuti dai clienti (<em>promptly 	forward to the Principal..)..</em>come 	nell’esempio sotto riportato:</li>
</ul>
<p>“<em>..The Agent shall carry out the </em><em><strong>tasks</strong></em><em> entrusted to him in full accordance with the instructions received from the Principal and shall keep him </em><em><strong>informed </strong></em><em>by means of </em><strong>written</strong><em> </em><em><strong>reports</strong></em><em>, sent at least on a weekly/monthly basis, as regards the development of his activity, the </em><em><strong>visits </strong></em><em>undertaken by him and the outcome thereof and, in general, the market conditions and the state of the competition in the Territory assigned..”</em></p>
<ul>
<li>l’ 	<em>agent</em> dovrà, inoltre, rispettare quell’obbligo di non concorrenza che 	si riconnette direttamente al vincolo d’ esclusiva: l’agente non 	può promuovere contratti per conto di imprese che siano 	direttamente concorrenti con quella del <em>principa</em>l, 	salvo il suo espresso consenso in tal senso.</li>
</ul>
<p>Qui di seguito si riporta un breve esempio della relativa clausola:</p>
<p>“ <em>…the </em><em><strong>Agent shall not promote,</strong></em><em> </em><em><strong>distribute or manufacture products</strong></em><em> which compete with the Principal’s  Products and he further undertakes not to directly act in </em><em><strong>any way which competes with the Principal”.</strong></em></p>
<ul>
<li>Tale 	obbligo può essere esteso anche per un periodo successivo alla 	durata del rapporto, ma in tal caso esige la forma scritta e, ad 	ogni modo, non potrà avere durata <strong>superiore 	a due anni.</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>obbligo 	di riservatezza  (Confidentiality 	clause “<em>…the agent undertakes not to disclose to any third party 	the confidential informations received by the Principal…and he 	undertakes to observe his duty of care….</em>”)</li>
</ul>
<p><strong>In capo al preponente</strong> incombono, dall’ altra parte, i seguenti oneri:</p>
<ul>
<li>fornire 	all’agente tutte le informazioni e tutto il materiale utili al 	normale svolgimento dell’attività</li>
</ul>
<ul>
<li>l’ 	obbligo di corrispondere all’ agente le provvigioni da questi 	maturate (..pay the commission to the Agent) e il correlato obbligo 	di inoltrare periodicamente all’agente un estratto conto con 	indicate le provvigioni maturate.</li>
</ul>
<p>Soprattutto laddove l’agente sia persona fisica è bene ricordare che, secondo il diritto francese, c’è sempre il <em><strong><span style="font-style: normal;">rischio di ingenerare confusione</span>, </strong></em>in quanto l’agente potrebbe essere considerato, nei suoi rapporti con terzi, un V.R.P. (voyageurs, représentants et placiers), ossia un vero e proprio dipendente, legato da un rapporto di subordinazione alla casa mandante.</p>
<p>Ecco perché, proprio al fine di scongiurare tale rischio, si consiglia sempre al redattore di <strong>evitare</strong> l’utilizzo di clausole che implichino un sistema di remunerazione basato su un <strong>compenso fisso</strong> ed optare invece per una clausola che espliciti il carattere indipendente dell’attività svolta dall’agente.</p>
<p>Pertanto si renderà -in tale contesto- opportuno specificare come di seguito:</p>
<p>“<em>…The Agent shall </em><strong><em>not be deemed an employee</em></strong><em> of the Principal and shall operate without being in any way bound to the Principal </em><em><strong>by any employment relationship</strong></em><em>. He will always </em><em><strong>enjoys the fullest freedom</strong></em><em> in carrying out his mandate and shall be free to use sub- agents, provided that he communicates the name of them to the Principal in advance…</em>.”</p>
<p>Inoltre, eventuali spese sostenute, oneri fiscali, o di altra natura connessi all’attività svolta, devono essere completamente a suo carico e non gravare in alcun modo in capo al preponente.</p>
<p>Esempio: “…<em><strong>The expenses of the promotional  activity undertaken and</strong></em><em> connected with the organization of </em><em><strong>advertising and trade faires</strong></em><em> shall </em><em><strong>be borne solely</strong></em><em> by the Agent, unless agreed otherwise in writing by the parties&#8230;” </em></p>
<p><strong>Indennità di fine rapporto e modelli proposti</strong></p>
<p>Salvo il caso in cui la risoluzione sia dovuta a colpa grave dell’agente, alla risoluzione del contratto, <strong>questi avrà diritto a percepire un’ indennità di fine rapporto</strong>.</p>
<p>Giova ricordare, a tal proposito, come la Francia abbia preferito, nella scelta tra due modelli, optare per  quello che considera la corresponsione dell’ indennità in favore dell’ Agent quale <em><strong>risarcimento per il danno sofferto:</strong></em> ossia, conteggiando la stessa indennità sulla base del pregiudizio subito da questi in conseguenza della fine del rapporto.</p>
<p>Per completezza espositiva, sottolineo come la direttiva europea di armonizzazione, Direttiva CE <strong>86/653/CE sugli agenti di commercio</strong>,  abbia lasciato gli Stati membri liberi in merito alla scelta fra le <strong>due alternative</strong>:</p>
<p>- una è costituita dal modello francese, appena analizzato, basato sulla<strong> </strong><strong>riparazione del pregiudizio, senza la previsione di un limite massimo</strong>;</p>
<p><em>-</em> l’altra è quella del  modello tedesco, che prevede la corresponsione all’ agente di un&#8217;indennità di clientela limitata ad un massimo di <strong>un </strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>anno di provvigioni,</strong></span> basata sul presupposto di un <strong>apporto di clientela comunque fornita al preponente</strong> .</p>
<p>Quale conseguenza di quanto sopra esposto, a differenza di altri sistemi, quello francese <em><strong>non fissa</strong></em> uno specifico criterio di calcolo sulla base del quale conteggiare poi l’indennità spettante all’agente in caso di cessazione del rapporto, ma tale lacuna è stata prontamente colmata da alcune <em><strong>pronunce giurisprudenziali</strong></em> che hanno statuito che l’indennità debba corrispondere ad una somma pari alle <em><strong>provvigioni c</strong></em>he l’agente abbia maturato nel corso degli <em><strong>ultimi 2 anni di durata del </strong></em><strong>contratto </strong>o<strong> </strong>al doppio della media annuale delle provvigioni degli ultimi 3 anni.Di certo, dunque, un importo molto favorevole per l’agente.</p>
<p><strong>Ratifica di Convenzioni Internazionali</strong></p>
<p>Per quanto concerne il foro competente e la legge applicabile al contratto è opportuno ricordare come la Francia <strong>ha ratificato sia</strong> la Convenzione di Roma del 1980 in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e quella di Bruxelles del 1968 e conseguentemente le parti possano <strong>legittimamente derogare alla competenza dei Tribunali francesi</strong> in favore di un’ altra giurisdizione di uno Stato membro dell’U.E..</p>
<p>In particolare, la <em><strong>normativa francese può essere derogata</strong></em> e il contratto potrà essere sottoposto alla legge italiana, anche se l’agente sia di nazionalità francese (naturalmente,posto che riusciate a spuntarla e ad accordarvi in tal senso con l’altra parte!).</p>
<p>Consiglio, dalla parte della casa mandante (o Principal) di <strong>prevedere</strong><strong><em> </em></strong><strong>la normativa italiana</strong> quale legge applicabile al fine di evitare il rischio di ritrovarsi a dover corrispondere all’agente un’indennità troppo elevata.</p>
<p>Anche con riguardo al <strong>foro competente</strong>, le parti sono libere di scegliere quale sarà il giudice competente a decidere delle eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto.</p>
<p>Anche in tal caso, è senz’altro auspicabile individuare il giudice italiano quale foro per la Applicable Law and <strong>J</strong><em><strong>urisdiction</strong></em> (da tradurre con il significato di competenza e non giurisdizione!!).</p>
<p>Tanto l’Italia quanto la Francia hanno inoltre ratificato la Convenzione di New York sull’<strong>arbitrato</strong> internazionale del 1958, pertanto le parti potrebbero scegliere di deferire l’eventuale risoluzione di una controversia tra esse scaturita ad un collegio arbitrale, inserendo  nel contratto una convenzione di arbitrato.</p>
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		<title>Cambia drasticamene la competenza giurisdizionale dell’ esportatore italiano in ambito UE</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[contratto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[controversie internazionali]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/chi-siamo/simona-piccioni/" target="_blank"></a></p> <p>E’ dell’ ottobre scorso l’ultima, sorprendente novità in tema di giurisdizione, che trae spunto dalla vicenda di un esportatore italiano che si trovi ad operare in un contesto comunitario.</p> <p>Essa è contenuta in un’ ordinanza emessa ad opera della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite- che vuole che l’esportatore italiano- al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/chi-siamo/simona-piccioni/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-180" title="avv_piccioni" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/avv_piccioni-e1263320086114.jpg" alt="" width="55" height="55" /></a></p>
<p>E’ dell’ ottobre scorso l’ultima, sorprendente novità in tema di giurisdizione, che trae spunto dalla vicenda di un esportatore italiano che si trovi ad operare in un contesto comunitario.</p>
<p>Essa è contenuta in un’ ordinanza emessa ad opera della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite- che vuole che l’esportatore italiano- al fine di recuperare il proprio credito in caso di insolvenza del debitore-debba rivolgersi al giudice dello Stato del compratore.</p>
<p>E’ quanto ha statuito l’ordinanza n. 21191 del 5 ottobre 2009.</p>
<p>Ma sino ad oggi quale disciplina…?</p>
<p>Facendo un piccolo passo a ritroso, noteremo come la materia sia da sempre regolata dal Regolamento CE 44/01 sulla competenza giurisdizionale. Esso statuisce con chiarezza come, in materia contrattuale, se manchi una clausola di deroga del foro formalmente valida e qualora si voglia agire contro un soggetto comunitario, il giudice competente sia quello dello Stato in cui si trova tale soggetto.</p>
<p>Segue, all’art 5, una deroga a tale principio in forza della quale, qualora si tratti della compravendita di beni, sarà possibile citare un soggetto comunitario anche dinanzi al giudice del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.</p>
<p>Tale inciso è stato poi nel tempo oggetto di duplice interpretazione per cui  per “luogo di consegna” può intendersi:</p>
<p>1.quello estrapolato seguendo un’accezione giuridica</p>
<p>2.oppure quello che scaturisce da un’interpretazione resa in senso economico e fattuale.</p>
<p>La prima interpretazione trova la sua fonte più autorevole nella Convenzione di Vienna del 1980 che stabilisce che il luogo di consegna coincide con quello in cui i beni sono stati consegnati al primo vettore per il trasporto al compratore, salvo diverso accordo tra le parti</p>
<p>Purtuttavia i Tribunali italiani, all’atto di riempire di significato il termine “luogo di consegna”, si sono ultimamente mossi in senso contrario, preferendo aderire piuttosto alla seconda interpretazione fattuale del concetto di “luogo di consegna”.</p>
<p>E dunque, in conclusione, si fa attualmente riferimento al luogo in cui i beni vengono fatti entrare nella materiale disponibilità del destinatario, a prescindere dal diverso luogo in cui eventualmente il vettore sia stato  incaricato della presa in carico delle merci.</p>
<p>Conclusioni certamente opposte rispetto a quelle indicate dalla Convenzione di Vienna: giudice competente a conoscere delle domande fondate su un contratto di compravendita internazionale sarà, perciò, quello ove si trova il luogo finale di destinazione delle merci.</p>
<p>Ma cosa cambia in concreto…?</p>
<p>In buona sostanza,  l’imprenditore italiano che esporta, per recuperare il credito vantato si vede oggi costretto ad agire di fronte al giudice straniero, sotto la cui giurisdizione si è perfezionata la consegna delle merci.</p>
<p>Questi, per sintetizzare i punti salienti della fattispecie in esame:</p>
<p>1.un’impresa straniera ordina delle merci  ad una ditta italiana per un cospiquo corrispettivo</p>
<p>2.quest’ultima provvede alla consegna delle merci al vettore presso il proprio stabilimento</p>
<p>3.ricevuto la merce, la ditta straniera non paga</p>
<p>4.l’imprenditore italiano avvia allora un’azione giudiziaria in Italia per il recupero del proprio credito</p>
<p>5.la straniera eccepisce in giudizio il difetto di giurisdizione del giudice italiano</p>
<p>6.la Corte di Cassazione conferma l’eccezione, impone al venditore italiano di rivolgersi al giudice straniero per il recupero del proprio credito.</p>
<p>A questo punto che soluzione adottare…?</p>
<p>Ebbene, non resta che consigliare all’ esportatore italiano di agire in via preventiva al fine di “plasmare”i propri contratti in maniera oculata, cercando di inserire all’interno degli stessi e dunque in un ‘apposita clausola, un luogo di consegna o un foro competente che, il più delle volte finirà per esser non gradito alla controparte….</p>
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		<title>L&#8217;importanza della lingua del contratto internazionale</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/limportanza-della-lingua-del-contratto-internazionale/</link>
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		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[contratto internazionale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/chi-siamo/simona-piccioni/" target="_blank"></a>L’aspetto linguistico, ovvero la scelta in merito alla lingua da utilizzare nella redazione/stesura di un contratto internazionale, è troppo sovente trascurato o in taluni casi addirittura del tutto ignorato dall’impresa che si avvicini ad un nuovo mercato estero.</p> <p>Bisogna, infatti, tenere presente un dato fondamentale: nella più parte dei casi i 2 venturers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/chi-siamo/simona-piccioni/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-180" title="avv_piccioni" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/avv_piccioni-e1263320086114.jpg" alt="" width="55" height="55" /></a>L’aspetto linguistico, ovvero la scelta in merito alla lingua da utilizzare nella redazione/stesura di un contratto internazionale, è troppo sovente trascurato o in taluni casi addirittura del tutto ignorato dall’impresa che si avvicini ad un nuovo mercato estero.</p>
<p>Bisogna, infatti, tenere presente un dato fondamentale: nella più parte dei casi i 2 <em>venturers</em> commerciali si accingono a redigere il contratto internazionale in una <em><strong>lingua che non è la propria</strong></em> e in questa ipotesi è chiaro come il rischio maggiore possa derivare dal pericolo che insorgano <em><strong>incomprensioni </strong></em>dovute al fatto che  le due Parti parlino, appunto, due linguaggi diversi.</p>
<p>Ma vi è più: allorquando, come è sempre auspicabile, la lingua utilizzata sia  l’inglese essa sarà -con grossa probabilità-<em><strong>la lingua madre solo di uno dei due  contraenti</strong></em> (es: impresa inglese e impresa italiana) il quale, inevitabilmente, finirebbe con l’esser <em><strong>avvantaggiato sull’altro.</strong></em></p>
<p>Orbene, spesso nella pratica viene chiesto all’operatore/avvocato,consulente/giurista  da parte dell’ azienda- se sia possibile redigere il contratto facendo ricorso a due lingue diverse<span style="font-family: 'Arial Black', sans-serif;">. </span></p>
<p>Ciò può dar luogo a seri problemi interpretativi e perciò stesso è-  in linea teorica- assolutamente sconsigliabile poiché per citare un esempio, <em><strong>l’ignoranza della lingua utilizzata nella redazione del testo contrattuale potrebbe comportare l’annullabilità</strong></em> dello stesso per errore (in tal senso valgano: Pretura di Torino 16 gennaio 1995, in I Contratti-1995, p. 479-Tribunale di Vallo della Lucania 21 ottobre  1987, in rassegna Diritto Civile, 1989, 454). Purtuttavia se, nonostante tali considerazioni, le parti decidessero comunque di redigere il contratto utilizzando diverse versioni linguistiche sarà necessario, allora, stabilire innanzitutto <em><strong>quale sia la versione che “farà fede”</strong></em>, ossia quella che prevale. Ciò risulta fondamentale al fine di sapere con sicurezza a quale testo ricorrere in caso di dubbi circa l’interpretazione del contratto (meglio se la lingua è l’italiano o, in ogni caso, una lingua di cui comunque l’imprenditore locale abbia un buon livello di conoscenza).</p>
<p>Dunque, in conclusione, un <em><strong>contratto potrà essere bilingue,</strong></em> come nell’esempio sotto riportato, ma in tal caso sarà d’ obbligo chiarire che la controparte è consapevole del fatto e dichiari espressamente di avere buona conoscenza dei contenuti del contratto stesso.</p>
<p><strong>Esempio n. 1: “</strong>Le<strong> </strong>parti sono consapevoli  e prendono atto di aver richiesto che il presente contratto venisse redatto unicamente nella lingua inglese<strong>.”</strong></p>
<p><strong>English Version:</strong><strong> </strong>“The Parties herein after acknowledge that they have requested that this agreement between them should be drawn up in the english language only.”</p>
<p><strong>Esempio n. 2:</strong> “Il presente contratto viene sottoscritto in 4 esemplari: 2 in inglese e 2 in italiano, ciascuno dei quali costituisce un originale del medesimo contratto.”</p>
<p><a href="http://dirittodigitale.com/chi-siamo/simona-piccioni/" target="_blank">Simona P.</a></p>
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		</item>
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		<title>Regolamento CE 593/2008</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[contratto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[legge applicabile]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/avv_piccioni-e1263320086114.jpg"></a>Nell’ambito dei contratti che coinvolgono soggetti appartenenti a stati diversi è fondamentale stabilire quale sia la legge applicabile. Il 17 dicembre entrerà in vigore un regolamento comunitario che andrà ad incidere proprio su tale aspetto.</p> <p></p> <p>Il Regolamento CE 593/2008 entrerà in vigore dal prossimo 17 dicembre 2009, sostituendo così la Convenzione di Roma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/avv_piccioni-e1263320086114.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-180" title="avv_piccioni" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/avv_piccioni-e1263320086114.jpg" alt="" width="55" height="55" /></a>Nell’ambito dei contratti che coinvolgono soggetti appartenenti a stati diversi è fondamentale stabilire quale sia la legge applicabile. Il 17 dicembre entrerà in vigore un regolamento comunitario che andrà ad incidere proprio su tale aspetto.</p>
<p><span id="more-57"></span></p>
<p>Il Regolamento CE 593/2008 entrerà in vigore dal prossimo 17 dicembre 2009, sostituendo così la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980 che, sino ad oggi, ha regolato la materia della legge applicabile ai contratti commerciali internazionali.<br />
Il suo richiamo, se pur tacito, viene attuato attraverso l’inclusione- ad esempio-di un’apposita clausola di “Applicable Law and Jurisdiction,” opportunamente redatta e inserita nel testo di un commercial agreement con un partner estero.</p>
<p>Le parti sino ad oggi erano e rimangono libere di scegliere a quale legge sottoporre il rapporto e dunque quale sarà il giudice in caso di risoluzione di eventuali controversie tra loro scaturenti.<br />
Quest’ultimo principio viene di fatto ribadito dal nuovo Regolamento il quale stabilisce a tal riguardo che:<br />
il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso”.</p>
<p>Ma quali novità in concreto…..?</p>
<p>Il Regolamento comunitario fornisce soluzioni precise ai molteplici quesiti che la  Convenzione di Roma aveva lasciato senza risposta.<br />
Quest’ultima, infatti, si limitava a stabilire che, in mancanza di una scelta ad opera delle parti,  si sarebbe applicata la legge del Paese col quale il contratto presentava il collegamento più stretto, ossia la legge del Paese del soggetto che effettuava la prestazione caratteristica(formula, invero, alquanto generica e facilmente soggetta ad interpretazioni).<br />
Oggi gli “addetti ai lavori”, proprio grazie al nuovo regolamento, potranno invece fare affidamento su alcuni criteri già “tipizzati”, a seconda delle differenti tipologie di contratto e alla cui applicabilità consegue la possibilità di individuare immediatamente quale legge applicare al contratto.</p>
<p>Rispettivamente, saranno da applicare:<br />
1.la legge del Paese nel quale il distributore ha la residenza abituale, per i contratti di distribuzione ;<br />
2.la legge del Paese nel quale il venditore ha la residenza abituale, per i contratti di vendita di beni;<br />
3.la legge del Paese nel quale l’affiliato ha fissato la sua residenza abituale, per i contratti di franchising;<br />
4.la legge del Paese nel quale il prestatore di servizi abbia fissato la propria residenza abituale, per i contratti di prestazione di servizi .</p>
<p>Naturalmente, a tali criteri si farà ricorso solo nell’ipotesi in cui le parti contrattuali non abbiano effettuato la scelta, esercitando la loro libera facoltà, così come sancito dalla prima parte del Regolamento.<br />
A ben vedere, le novità introdotte garantiscono all’ impresa una più facile ed immediata individuazione della legge applicabile a quel dato contratto, ma al contempo, introducono dei rischi connessi alle insidie che potrebbero celarsi dietro l’applicazione di una legge che la parte italiana poco conosce -o non conosce affatto- e che potrebbe riservare inattese ed amare sorprese (perché, ad esempio, implica l’applicazione di clausole penalizzanti per la parte italiana, se non addirittura vessatorie!! ).</p>
<p>Per semplificare, qui di seguito, riporto alcune formule linguistiche da utilizzare nel caso, appunto, ci si appresti a redigere una clausola di Governing Law and Jurisdiction:</p>
<p>“The Parties agree that any disputes arising out of this Agreement, shall be finally settled by the italian courts”;</p>
<p>oppure</p>
<p>“Any controversy, claim or dispute between the parties hereto concerning this Agreement shall be settled by the italian courts”;</p>
<p>o ancora</p>
<p>“The courts of Ancona have exclusive jurisdiction to settle any dispute, arising out from or connected with this Agreement (including a dispute regarding the existence, validity or termination of this Agreement) or the consequences of its nullity”.</p>
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		<title>Brevetti italiani e priorità &#8220;interna&#8221;</title>
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		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 10:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saverio G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà industriale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>La Legge n. 99 del 23 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 supplemento ordinario n. 136, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha introdotto rilevanti novità in materia di Proprietà Industriale e di lotta alla contraffazione, inclusa l’istituzione, presso il Ministero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge n. 99 del 23 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 supplemento ordinario n. 136, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha introdotto rilevanti novità in materia di Proprietà Industriale e di lotta alla contraffazione, inclusa l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, del Consiglio Nazionale Anticontraffazione.<br />
Già al momento dell’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale, era prevista una delega al Governo per adottare, entro un anno, disposizioni correttive e integrative.<br />
Tale delega è stata più volte prorogata e la Legge 99/2009 la estende fino al luglio 2010.<br />
Passando ad analizzare il testo normativo, si può notare come l’art. 19, commi 1-8, apporti delle novità, di carattere sostanziale e procedurale, al d. lgs. n. 30 del 10.02.2005 (c.d. Codice di Proprietà Industriale).<br />
In particolare, il comma 1 dell’art. 19 introduce:<br />
un comma 3-bis all’art. 47 del Codice della Proprietà Industriale, in virtù del quale il deposito nazionale in Italia di domande per brevetti di invenzione e modelli di utilità “dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità”. La norma sulla “priorità interna” va ad integrare l’istituto delle priorità in modo simile a quanto previsto dalle legislazioni più avanzate di molti Paesi tra cui la Francia (come risulta dal libro VI del Code de la proprieté intellectuelle) la Germania (legge 16 dicembre 1980, e successive modifiche), l&#8217;Inghilterra  (Patents Act del 1977, e successive modifiche) e gli Stati Uniti d’America la cui legge brevettuale prevede la continuation-in part, ovvero la norma che porta alla rivendicazione interna. La possibilità di utilizzare la &#8220;priorità interna&#8221; è riconosciuta solamente alle domande di brevetto per invenzione industriale ed alle domande di brevetto per modello di utilità;<br />
una nuova versione dell’art. 134 del C.P.I. (norme in materia id competenza) che disciplina in maniera più organica a devoluzione delle controversie alla cognizione delle Sezioni Specializzate;<br />
un nuovo art. 239 del C.P.I. (limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore) che specifica ulteriormente i limiti in relazione a quanto divenuto di  dominio pubblico.<br />
Il comma 2 dello stesso art. 19 modifica l’art. 120 del Codice della Proprietà Industriale prevedendo che, anche nei casi di azioni per contraffazione, la sentenza possa essere emessa solo dopo che l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) si sia pronunciato, esaminandola con precedenza, sulla domanda di concessione del titolo (precedentemente era previsto solo nei casi di azione per nullità).<br />
E’ previsto, inoltre, che in tali casi, il giudice disponga la sospensione del processo.<br />
I commi dal 10 al 13 contemplano l’istituzione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione “con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l’insieme delle azioni di contrasto a livello nazionale”.<br />
Le attività di segreteria del Consiglio sono affidate all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.<br />
Il comma 15, infine, conferisce una delega al Governo per adottare, entro un anno dalla data in vigore della legge n. 99/2009, disposizioni correttive o integrative del Codice di Proprietà Industriale</p>
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		<title>ADR e ODR a Barcellona: UNICAM e UOC</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Europa]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Si è tenuto nei giorni scorsi a Barcellona il workshop dal titolo &#8220;<a href="http://www.uoc.edu/symposia/adr/" target="_blank">Building bridges: legal framework and principles</a>&#8220;, organizzato dall&#8217;<a href="http://www.uoc.edu/portal/catala/index5.html" target="_blank">Universitat Oberta de Catalunya</a>.</p> <p>Ho avuto l&#8217;onere di poter illustrare <a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2009/09/Report_Andrea-Buti_ITA.pdf">la mia relazione</a> ed il piacere di parlare a fianco di Colin Rule (Director of Online Dispute Resolution for eBay and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_512" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/Barcelona_Conference.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-512" title="Barcelona_Conference" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/Barcelona_Conference-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">Prof. L. Ruggeri (UNICAM), Prof. Aura Esther Vilalta Nicuesa (UOC) e..io</p></div>
<p>Si è tenuto nei giorni scorsi a Barcellona il workshop dal titolo &#8220;<a href="http://www.uoc.edu/symposia/adr/" target="_blank">Building bridges: legal framework and principles</a>&#8220;, organizzato dall&#8217;<a href="http://www.uoc.edu/portal/catala/index5.html" target="_blank">Universitat Oberta de Catalunya</a>.</p>
<p>Ho avuto l&#8217;onere di poter illustrare <a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2009/09/Report_Andrea-Buti_ITA.pdf">la mia relazione</a> ed il piacere di parlare a fianco di Colin Rule (Director of Online Dispute Resolution for eBay and PayPal) ed Ethan Katsh PhD. Full University Profesor. University of Massachusetts, Amherst. Director of the National Center for Technology and Dispute Resolution (NCTDR).</p>
<p>Il &#8220;mio&#8221;tavolo:</p>
<div>10.45 am.    First Working Session. <em>ADR/ODRs: taxonomies and standards</em></div>
<div><strong>Chaired and concluded by: Ramón Herrera Campos</strong>. Full University Professor of Civil Law, University of Almeria.</p>
<p><strong>Lucia Ruggeri</strong>. Doctor. Professor of Civil Law, University of Camerino (UNICAM), Italy.<br />
<em>ADRs and ODRs and their taxonomy. Identifying traits.</em></p>
<p><strong>Pablo Cortés</strong>. Doctor. Lecturer, University of Leicester, UK.<br />
<em>Standards for the accreditation of suppliers of ODR in the EU.</em></p>
<p><strong>Andrea Buti</strong>. Attorney and facilitator. Specialist in Civil Law and University Lecturer, University of Camerino.<br />
<a href="http://www.uoc.edu/symposia/adr/ppt/Power_Point_de_Andrea_Buti.ppt" target="_blank"><em>Identification of parties, verification and liability for actions in ODR systems</em></a></p>
<p><strong>Graham Ross</strong>. Founder and Director of TheMediationRoom. Member of the United Nations ODR panel of experts.<br />
<a href="http://www.uoc.edu/symposia/adr/ppt/Power_Point_de_Graham_Ross.ppt" target="_blank"><em>Building trust online: How to adapt mediation and negotiation techniques to the virtual environment.</em></a></p>
</div>
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		<title>ODR, U.S.A ed Europa</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 15:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione dei conflitti]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[ODR]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Negli Stati Uniti l&#8217;utilizzo delle tecnologie informatiche in campo giudiziario è nota da di circa una decina di anni (Judicial Conference Committee nel 1998) ed anche l&#8217;idea delle information superhighways risale allo stesso periodo.</p> <p>I provider di servizi ADR spesso offrono anche servizi di ODR, mentre alcuni si sono concentrati solo su questo ultimo versante: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0cm; text-align: justify } 		H3 { margin-left: 1.4cm; text-indent: -0.76cm; margin-bottom: 0.11cm } 		H3.western { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 13pt } 		H3.cjk { font-family: "Arial Unicode MS"; font-size: 13pt } 		H3.ctl { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 13pt } 		P.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; font-size: 10pt; text-align: left } 		A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } -->Negli Stati Uniti l&#8217;utilizzo delle tecnologie informatiche in campo giudiziario è nota da di circa una decina di anni (<em>Judicial Conference Committee</em> nel 1998) ed anche l&#8217;idea delle <em>information superhighways</em> risale allo stesso periodo.</p>
<p>I <em>provider</em> di servizi ADR spesso offrono anche servizi di ODR, mentre alcuni si sono concentrati solo su questo ultimo versante: l&#8217;esempio più noto è senz&#8217;altro quello di Cybersettle (<em>blind negotiation</em>), in funzione dal 1998, e leader nel settore delle controversie assicurative. SquareTrade già citato è un altro esempio di successo della risoluzione on-line delle liti e si basa su un <em>trustmark</em> (marchio di garanzia). Un dato interessate è dato dal fatto che i siti di e-commerce che utilizzano tale sistema hanno notato una diminuzione delle controversie in media del 45%.</p>
<p>Smartsettle fornisce un servizio più sofisticato che si svolge in sei differenti fasi: dopo un incontro di persona e la creazione di un <em>pattern</em> di priorità e  preferenze da parte dei litiganti, si prosegue con contatti online o in videoconferenza. In mancanza di un accordo sulla base di tali dati, è possibile ricorrere ad un negoziato assistito.</p>
<p>In generale si può rilevare come non sia diffusa la presenza di una normativa specifica che imponga ai <em>provider</em> di rispettare requisiti specifici, anche se non mancano esempi in senso opposto: sintetizzando si potrebbe definire il modello nordamericano liberista, specie e nella misura in cui si possa definire, protezionista quello europeo-continentale.</p>
<h3>L&#8217;europa e l&#8217;ODR</h3>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Il modello europeo mostra, infatti, nei confronti dell&#8217;ODR un atteggiamento dirigistico e  ad elevato livello di regolamentazione, soprattutto per quel che riguarda i rapporti tra impresa e consumatori. Questo approccio, d’altronde, è oramai divenuto un </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><em>liet motif</em></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"> della legislazione europea; basta pensare all’introduzione della normativa in materia di clausole abusive (che ha portato all’introduzione degli artt. 1469 bis e ss. nel codice civile),  a quella che concerne la vendita dei beni a consumo  (art. 1519 bis e ss. Codice civile) o a quella che ha portato all’emanazione del recente codice del consumo (d. lgs. 206/2005), tutte sostanzialmente accomunate dall’esigenza di tutelare una parte (tipicamente il consumatore, ma non solo) nei rapporti giuridici posti in essere nei confronti di una impresa o professionista. L’azione legislativa, si è però mossa anche incentivando l’utilizzo di piattaforme tecnologiche (e-commerce) nello scambio di beni e servizi, con effetti positivi sul versante della concorrenza. </span></span></p>
<p lang="it-IT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">L’intervento della normativa ha però creato uno schema piuttosto rigido: l’art. 15 del Regolamento 44/2001, ad esempio, prevede che quando un e-merchant offre prodotti nell’ambito di un paese comunitario, il consumatore avrà diritto a convenirlo in giudizio nel suo paese, mentre non sarà possibile il contrario. Sussisterà, infatti, la giurisdizione del paese del consumatore europeo, all’unica condizione che il sito sia visibile in Europa. Questo potrebbe, dunque, pregiudicare lo sviluppo del settore con ricadute negative (minore concorrenza, significa, normalmente, maggiori prezzi) anche nei confronti dei consumatori . Su tale punto, nel sistema statunitense, ad esempio, si può rilevare la mancanza di  alcuna rigida previsione agganciata all’ubicazione e visibilità del sito, lasciando che siano le dinamiche del rapporto e del mercato a creare il legame che giustifica l’attrazione di giurisdizione, come pure normative rigide a garanzia del consumatore.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Sul lato specifico dell’ODR la  Direttiva 2000/31/CE in materia di commercio elettronico prevede che gli Stati non possono ostacolare l’uso di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie inclusi quelli che si svolgono “</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><em>per vie elettroniche adeguate</em></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">”</span></span><sup><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><a name="sdfootnote1anc" href="#sdfootnote1sym"><sup>1</sup></a></span></span></sup><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">. Al riguardo, la Commissione ha emanato  due Raccomandazioni (30.3.1998 e 4.4.2001) per specificare i requisiti che devono possedere i provider di servizi ADR e ODR, con riferimento alla loro indipendenza, trasparenza della procedura, rispetto dei diritti di difesa, rapidità e rispetto dei diritti indisponibili. </span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Con riferimento all’erogazione dei relativi servizi, si può far riferimento</span></span><sup><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><a name="sdfootnote2anc" href="#sdfootnote2sym"><sup>2</sup></a></span></span></sup><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"> al caso di Ecodir, articolata in tre fasi (negoziazione assistita, conciliazione e raccomandazione non vincolante) o quello di Webtrader (gestito da una unione di associazioni di consumatori europei). Ancora si può citare il servizio gestito da OnlineConfidence gestito da un consorzio di camere di commercio nazionali.</span></span></p>
<p lang="it-IT"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Più diversificato il panorama nel Regno Unito, con esperienze significative come quella del Communications &amp; Internet Services Adjudication Schem, il quale  rende servizi ad operatori telefonici e ISP.</span></span></p>
<p>Gli ostacoli alla diffusione dell&#8217;ODR sono legati sia alla ancora limitata offerta<sup><a name="sdfootnote3anc" href="#sdfootnote3sym"><sup>3</sup></a></sup>, conoscenza e promozione dello strumento, che alla paura, quasi atavica, o di diffidenza verso un qualcosa di estremamente nuovo, cui non si è preparati e che già attanaglia l&#8217;ADR. Il problema di fondo sembra, infatti, risiedere in una comune inadeguatezza a livello culturale: per secoli la risoluzione delle controversie è stata appannaggio dello stato o, al massimo dell&#8217;arbitro. Non si riesce, quindi, a percepire l&#8217;utilità di un terzo (o di un quarto, l&#8217;ODR, appunto definto<sup><a name="sdfootnote4anc" href="#sdfootnote4sym"><sup>4</sup></a></sup> anche <em>fourth party</em>) che si innesta nel procedimento di trasferimento dell&#8217;informazione senza attribuire o negare e, addirittura senza richiedere l&#8217;assistenza tecnica di un giurista.</p>
<p>Ciò non significa, però, che non necessiti più l&#8217;assistenza legale; al contrario si tratta solo di utilizzare gli strumenti più adeguati al caso concreto operando una scelta consapevole, che può essere effettuata solo ricorrendo alla conoscenza di un professionista.</p>
<p>Oggi i rapporti umani e quelli d&#8217;affari, le relazioni interpersonali e gli scambi commerciali,  utilizzano e sfruttano sempre di più l&#8217;informazione in un unico contesto globale. Omettere qualsiasi considerazione sull&#8217;ecologia del conflitto o sulla sostenibilità degli effetti indiretti, legati alla risoluzione inadeguata delle controversie, può generare, senza rendersene conto, effetti imprevedibili nei confronti degli stessi litiganti.</p>
<p>Sia ammessa una battuta conclusiva: l&#8217;utilizzo di un bazooka per tentare di uccidere una lucertola, oltre che essere sproporzionato e costoso, può essere anche pericoloso per chi preme il grilletto e per chi sta nei dintorni.</p>
<p>E magari, l&#8217;animaletto potrebbe anche (s)fuggire&#8230;</p>
<div id="sdfootnote1">
<p><a name="sdfootnote1sym" href="#sdfootnote1anc">1</a> L. Cominelli, <em>L’online dispute resolution nel mondo: modelli a 	confronto</em>, in <em>Sistemi alternativi di risoluzione delle 	controversie nella Società dell’Informazione</em>, pag. 90 e ss.,  	Nyberg, 2006.</p>
</div>
<div id="sdfootnote2">
<p><a name="sdfootnote2sym" href="#sdfootnote2anc">2</a> L. Cominelli, <em>op. cit</em>.</p>
</div>
<div id="sdfootnote3">
<p><a name="sdfootnote3sym" href="#sdfootnote3anc">3</a><span style="color: #000000;"><span style="font-size: x-small;"> Volendo ragionare alla luce del principio del </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: x-small;"><em>determinismo 	tecnologico</em></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: x-small;">, 	verrebbe da pensare che una maggiore presenza di ODR provider 	(maggiore offerta) potrebbe condurre all&#8217;ampliamento del mercato 	(maggiore domanda).</span></span></p>
</div>
<div id="sdfootnote4">
<p><a name="sdfootnote4sym" href="#sdfootnote4anc">4</a> Ethan Katsh, in http://www.odr.info/unece2003/pdf/Intro.pdf.</p>
</div>
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