<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dirittomoderno &#187; Diritto digitale</title>
	<atom:link href="http://dirittodigitale.com/category/diritto-digitale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dirittodigitale.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Problematiche della tassazione del commercio elettronico negli USA</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/problematiche-della-tassazione-del-commercio-elettronico-negli-usa/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/problematiche-della-tassazione-del-commercio-elettronico-negli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[<p>Negli ultimi tempi è in corso un lungo ed al quanto articolato dibattito da parte di tutti gli Stati sulla opportunità di non far fuggire dalla cd. &#8220;scure fiscale&#8221; anche il &#8220;cyberspazio&#8221;. </p> <p>E&#8217; fin dal 1994, con la proposizione della &#8221; Bit Tax&#8221;, che i paesi Ocse cercano una via univoca per contemperare tre diversi interessi :</p> <p>- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi tempi è in corso un lungo ed al quanto articolato dibattito da parte di tutti gli Stati sulla opportunità di non far fuggire dalla cd. &#8220;scure fiscale&#8221; anche il <em>&#8220;cyberspazio&#8221;. </em></p>
<p>E&#8217; fin dal 1994, con la proposizione della &#8221; Bit Tax&#8221;, che i paesi Ocse cercano una via univoca per contemperare tre diversi interessi :</p>
<p>- consentire la massima diffusione al commercio elettronico;</p>
<p>- consentire agli stati interessati dal commercio elettronico di imporre la propria tassazione;</p>
<p>- non creare una sovrapposizione di imposizione fiscale tra gli stati coinvolti nello scambio a danno del consumatore finale.</p>
<p>Gli Stati Uniti, patria del commercio elettronico, sono stati il primo paese ad avere affrontato questo tema, ma ad oggi non sembra che abbiano trovato ancora una strada univoca.</p>
<p>I governi degli stati federali americani hanno da subito intuito che la tassazione tradizionale, aveva i suoi limiti, ma che altrettanto deleteria per la diffusione del commercio elettronico sarebbe stata l&#8217;introduzione di una tassazione specifica. Nel 1992 tramite una sentenza della  Corte Suprema nella causa Quill-North Dakota si è stabilito che la tassazione deve avvenire secondo i meccanismi delle vendite per corrispondenza (<em>mail order business</em>); e  nel 1998 il Congresso americano ha steso  un atto, <em>l&#8217;Internet Tax Freedom Act (ITFA)</em>,  con il quale si enunciano i tre principi citati, come principi fondanti della tassazione dell&#8217;e-commerce negli USA.  Sostanzialmente, si statuisce l&#8217;impossibilità per i paesi venditori di rivendicare l&#8217;applicazione di qualsiasi forma di tassazione, lasciando che sia il paese di destinazione della merce  o lo stato dell&#8217;acquirente, a seconda se si tratti di commercio elettronico indiretto o diretta, a provvedere alla tassazione della transazione. Nonostante questo intervento abbia posto quest&#8217;ultima regola fondamentale, i governi dei singoli stati hanno continuato la loro battaglia per accaparrarsi una fetta della base imponibile proveniente dall&#8217;e-commerce statunitense, che nel 2009 vedeva gli scambi commerciali complessivii attestarsi a 3,371 miliardi di euro. Ed infatti è fin dagli albori del &#8220;cyberspazio&#8221; che la Corte Suprema si trova a dover dirimere questioni di territorialità fiscale sempre più articolate, ma con un unico intento, tassare la cd. <em>New Economy. </em>Nel 2002 apparentemente sembra che gli Usa approdino ad un unica tassazione, con la sottoscrizione da parte  di 49 Stati degli <em>Streamlined Sales and Use Tax Agreement (SSUTA). </em>Questi accordi stabiliscono le seguenti regole operative per la regolazione della tassazione delle transazioni online:</p>
<p>1 Un&#8217;unica tassa sul commercio elettronico per tutti gli stati  membri;</p>
<p>2La statuizione di una categoria nuova di prodotti denominata &#8220;beni digitali&#8221;, distinta dai &#8220;beni materiali&#8221; e dai &#8220;servizi&#8221;;</p>
<p>3 Una sola percentuale di tassazione, con la sola eccezione dell&#8217;addizionale per alimenti (<em>food and drugs</em>);</p>
<p>4L&#8217;abolizione delle tasse locali sulle vendite on line sorte nel frattempo;</p>
<p>5 Regola base per stabilire la territorialità della tassazione è l&#8217;individuazione del codice di avvimento postale del compratore. Solo attraverso lo zip code si stabilisce la giurisdizione della tassazione;</p>
<p>6Regola base per la tassazione del commercio indiretto è il luogo di consegna della merce, mentre per il commercio elettronico diretto è lo stato di residenza dell&#8217;acquirente;</p>
<p>7 Obbligo per tutti gli stati membri di creare un sistema di registrazione on line per tutti i venditori, per raccogliere le tasse sulle transazioni online, consentendo un&#8217;unica registrazione in tutti gli stati membri. </p>
<p>Purtroppo però la questione dell&#8217;univocità di trattamento fiscale del commercio elettronico negli USA non si è risolta, inquanto gli accordi SSUTA sono solo un accordo e non un obbligo legislativo. Gli Usa necessitano, come anche il resto del mondo (Europa compresa), di una legiferazione del Congresso ed un intervento diretto del Dipartimento del Tesoro, che ponga degli obblighi a carico di tutti gli Stati non solo dei 49 membri del SSUTA. Inoltre, la natura di accordo fa si che molti stati si trovino nell&#8217;impossibilità di esercitare il proprio diritto alla riscossione delle tasse perchè rischiano di incorrere in sanzioni molto pesanti per violazioni inerenti il Codice della Privacy. La registrazione unica, infatti, determina la raccolta di dati sensibili sullo stato economico delle persone, ed è una registrazione di tipo volontario che si presta ad essere eluso nel momento in cui il venditore si ponga in Internet con l&#8217;intento di eludere la tassazione. </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirittodigitale.com/problematiche-della-tassazione-del-commercio-elettronico-negli-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricevute PEC: un esempio</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/ricevute-pec-un-esempio/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/ricevute-pec-un-esempio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[ICT law]]></category>
		<category><![CDATA[notifica telematica]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica certificata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"></a>Anche in relazione alla discussione che è iniziata in sede di commenti all&#8217;<a href="http://dirittodigitale.com/notificazioni-telematiche-la-rivoluzione-silenziosa/">articolo del gennaio dello scorso anno</a> pochi giorni fa e che prosegue nel <a href="http://dirittodigitale.com/notifiche-telematiche-un-caso-di-compiuta-giacenza-informatica/">nuovo&#8221;pezzo&#8221; </a> sullo stesso argomento, riporto di seguito due esempi reali di ricevuta che il sistema invia al destinatario:</p> la prima è di accettazione; nell&#8217;esempio è stata accettata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="72" height="85" /></a>Anche in relazione alla discussione che è iniziata in sede di commenti all&#8217;<a href="http://dirittodigitale.com/notificazioni-telematiche-la-rivoluzione-silenziosa/">articolo del gennaio dello scorso anno</a> pochi giorni fa e che prosegue nel <a href="http://dirittodigitale.com/notifiche-telematiche-un-caso-di-compiuta-giacenza-informatica/">nuovo&#8221;pezzo&#8221; </a> sullo stesso argomento, riporto di seguito due esempi reali di ricevuta che il sistema invia al destinatario:</p>
<ol>
<li>la prima è di accettazione; nell&#8217;esempio è stata accettata alle ore 16:43 e 28 secondi (questa ricevuta è inviata dal fornitore di servizi PEC del mittente &#8211; io .. &#8211; che, in questo caso è Aruba)</li>
<li>la seconda è di consegna, <span style="text-decoration: underline;"><strong>ma al server</strong></span>, ed è di appena <strong>22</strong> secondi <em><strong>dopo</strong></em>, giacché risulta effettuata alle ore 16:43 e 50 secondi (questa ricevuta è inviata dal fornitore di servizi PEC del destinatario che, in questo caso è Legalmail)</li>
</ol>
<div>Stando così le cose, il messaggio<span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><strong> risulta legalmente consegnato</strong></span> al server del destinatario in ogni caso <strong>PRIMA</strong> ancora che il destinatario stesso lo possa leggere. Ed anche se non verrà mai letto, risulterà <span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">comunque consegnato.</span></strong></span></div>
<div><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">Il dialogo è essenzialmente tra computer e tutto si perfeziona nel dominio telematico</span></span></div>
<div><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/11/ricevute-PEC.006.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2742" title="ricevute PEC.006" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/11/ricevute-PEC.006.jpg" alt="" width="600" height="800" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirittodigitale.com/ricevute-pec-un-esempio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notifiche telematiche: un caso di compiuta giacenza informatica (?)</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/notifiche-telematiche-un-caso-di-compiuta-giacenza-informatica/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/notifiche-telematiche-un-caso-di-compiuta-giacenza-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[notifica telematica]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica certificata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[<p>Non era affatto mia intenzione fare la Cassandra.. anche se pare proprio che stia sulla buona strada.. </p> <p>Una lettrice mi ha infatti riportato quanto segue sotto forma di commento al mio pezzo sui prima passi di una <a href="http://dirittodigitale.com/notificazioni-telematiche-la-rivoluzione-silenziosa/">rivoluzione</a> di cui si parla troppo poco:</p> <p>&#8220;Mio padre mi ha appena riferito che il suo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2715" class="wp-caption alignleft" style="width: 82px"><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cassandra_(mitologia)"><img class="size-full wp-image-2715 " title="200px-Cassandra1" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/11/200px-Cassandra11.jpg" alt="" width="72" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Foto Wikipedia</p></div>
<p>Non era affatto mia intenzione fare la Cassandra.. anche se pare proprio che stia sulla buona strada.. <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Una lettrice mi ha infatti riportato quanto segue sotto forma di commento al mio pezzo sui prima passi di una <a href="http://dirittodigitale.com/notificazioni-telematiche-la-rivoluzione-silenziosa/">rivoluzione</a> di cui si parla troppo poco:</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>Mio padre mi ha appena riferito che il suo avvocato gli ha detto che la sua causa in corte d’appello a Milano è stata cancellata perchè la notifica dell’udienza è stata fatta solo a mezzo posta certificata e i rispettivi avvocati dicono di non averla mai ricevuta, quindi non essendosi presentato nessuno a quell’udienza, la causa è stata cancellata…è possibile tutto ciò?</em>&#8220;</p></blockquote>
<p>Alla nostra amica Sonia, dovrei dire che purtroppo credo che le cose stiano proprio così: che io sappia il caso è uno dei primi di quella che avevo definito &#8220;<strong>compiuta giacenza informatica</strong>&#8220;.</p>
<p>Non dubito che gli avvocati non abbiano effettivamente potuto leggere l&#8217;avviso; il fatto è che la legge si accontenta di molto meno. L&#8217;avviso era infatti probabilmente a loro disposizione nella loro casella di posta elettronica (questo almeno prevede la legge).</p>
<p>Tranne guasti o malfunzionamenti tecnici, di cui però non mi viene fornito alcun indizio e di cui non si è avuta notizia, era infatti onere dei legali verificare se vi fossero messaggi nella loro casella PEC. E&#8217; solo una mia ipotesi, ovviamente, ma molti avvocati sono forse poco &#8220;informatizzati&#8221; e magari, dopo anni, hanno preso confidenza con la posta elettronica &#8220;<strong>normale</strong>&#8220;, ma non credo che ne abbiano altrettanta con quella <strong>certificata</strong>, anche se l&#8217;uso è esattamente lo stesso&#8230; Certo se poi l&#8217;avvocato non gestisce l&#8217;account con un apposito <em>editor</em> di posta (come Outlook o Mail) ma lo usa solo via internet&#8230; è un bel problema perché se non si connette all&#8217;apposita pagina web per vedere se c&#8217;è posta.. non vedrà mai l&#8217;avviso (in questo caso&#8230;). Addirittura ci sono sistemi che avvisano l&#8217;avvocato della presenza di un messaggio nella propria casella PEC con un SMS (era previsto e attivato nel caso in esame..?)</p>
<p>Per verificare che sia tutto regolare si potrebbe chiedere una copia o almeno di visionare la relata di notifica che deve essere stata predisposta dall&#8217;Ufficiale Giudiziario e dalla quale dovrebbero risultare le due ricevute che la legge prevede:</p>
<ol>
<li>quella di accettazione (attesta l&#8217;invio)</li>
<li>quella di ricezione (attesta che il server del destinatario ha ricevuto il messaggio)</li>
</ol>
<div>Se queste ci sono&#8230; è un bel problema&#8230;.</div>
<div>Non è previsto dalla legge l&#8217;avviso di <strong>avvenuta lettura</strong>: quindi bisogna stare molto attenti..</div>
<div>Ma d&#8217;altraparte è quanto avviene con la posta cartacea: l&#8217;avviso che firmiamo al postino attesta che abbiamo ricevuto la raccomandata, non che ne abbiamo letto il contenuto..</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirittodigitale.com/notifiche-telematiche-un-caso-di-compiuta-giacenza-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notifiche telematiche, una realtà?</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/notifiche-telematiche-una-realta/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/notifiche-telematiche-una-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 18:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[notifica telematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/06/noti.jpg"></a>E&#8217; da poco entrato in vigore il <a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1(2011)&#38;previsiousPage=mg_1_8&#38;contentId=SDC632397" target="_blank">Decreto del Ministero della giustizia n. 44/2011</a> (Regolamento concernente le regole tecniche per l&#8217;adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal dlgs 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell&#8217;art. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/06/noti.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2360" title="noti" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2011/06/noti.jpg" alt="" width="197" height="115" /></a>E&#8217; da poco entrato in vigore il <a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1(2011)&amp;previsiousPage=mg_1_8&amp;contentId=SDC632397" target="_blank">Decreto del Ministero della giustizia n. 44/2011</a> (<em>Regolamento concernente le regole tecniche per l&#8217;adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal dlgs 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell&#8217;art. 4, c 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24</em>) che contiene norme che vanno a disciplinare le comunicazioni e notificazioni telematiche.</p>
<p>Faremo a meno di buste e cartoline verdi?</p>
<p><span id="more-2338"></span></p>
<p>Si tratta di un ulteriore tappa del non agevole processo di informatizzazione delle notifiche di atti giudiziari  - all&#8217;indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) &#8211; che hanno come destinatari:</p>
<ul>
<li>i professionisti che sono obbligati (<a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09002l.htm" target="_blank">d.l. 185/2008 conv. in l. 2/2009</a>)</li>
<li>le imprese che sono obbligate (link come sopra)</li>
<li>i cittadini che l&#8217;abbiano richiesto (v. <a href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/PEC_cittadini/Dpcm_06052009.pdf" target="_blank">DPCM 6 maggio 2009</a>)</li>
</ul>
<p>Mancano  ancora le &#8220;<em>specifiche tecnich</em>e&#8221; da stabilite a cura del &#8220;<em> responsabile per i  sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia,  sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione  dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati  personali</em>&#8220;.</p>
<p>Nell&#8217;attesa,   un paio di considerazioni..</p>
<p><strong>Perfezionamento</strong>. Ai sensi dell&#8217;art. 16:</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la <strong>ricevuta</strong></em><em> di avvenuta <strong>consegna breve</strong> da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del  codice dell&#8217;amministrazione digitale</em>&#8220;.</p></blockquote>
<p>Ne consegue che la notifica è perfezionata anche se il destinatario non ha materialmente avuto conoscenza dell&#8217;atto: la cd. <strong><em>ricevuta breve</em></strong>, infatti, viene generata automaticamente dal sistema informatico del gestore nel giro di qualche secondo ed in dipendentemente da una qualsiasi attività o azione del destinatario.</p>
<p>Si ricorda che ai sensi del <a href="http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/Pec_regole_tecniche_DM_2-nov-2005.pdf" target="_self">Decreto 2 novembre 2005</a> (<em>Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata</em>) le ricevute possono essere di 3 tipi:</p>
<ul>
<li><strong><em>ricevuta completa</em></strong> di avvenuta consegna: la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed il messaggio originale;</li>
<li><strong><em>ricevuta breve</em></strong> di avvenuta consegna: la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed un estratto del messaggio originale;</li>
<li><strong><em>ricevuta sintetic</em></strong>a di avvenuta consegna: la ricevuta che contiene i dati di certificazione;</li>
</ul>
<p><strong>Comunicazioni in cancelleri</strong><strong>a</strong>. L&#8217;art. 16 comma quarto prevede che</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>4. Fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi dell&#8217;articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con  modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive  modificazioni, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata  consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica</em>&#8220;</p></blockquote>
<p>la norma richiamata dispone a sua volta  che:</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l&#8217;indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria</em>&#8220;.</p></blockquote>
<p>Da notare che il citato sesto comma dell&#8217;art. 20 del D.M. in commento prevede che <em>&#8220;La modifica dell&#8217;indirizzo elettronico puo&#8217; avvenire dall&#8217;1 al  31 gennaio e dall&#8217;1 al 31 luglio</em>&#8220;. Di conseguenza l&#8217;utente che modificasse il proprio indirizzo al di fuori di questi due intervalli di tempo&#8230; riceverà le notifiche in cancelleria. Salvo che non ricorra il caso previsto nel comma successivo (il 7°): &#8220;<em>La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora la  modifica dell&#8217;indirizzo si renda necessaria per cessazione  dell&#8217;attività da parte del gestore di posta elettronica certificata</em>&#8220;.</p>
<p>Comunque ai sensi  comma  6 dell&#8217;art. 17:</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>6. L&#8217;ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per  via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico,  attestandone la conformità all&#8217;originale, e provvede a notificare la  copia stessa nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice  di procedura civile</em>&#8220;&#8230;</p></blockquote>
<p>Da che dipenderà la scelta..?</p>
<p>Ops.. qualche ufficiale giudiziario dice che nel suo ufficio ha un computer&#8230; con uno schermo nero a caratteri verdi&#8230;   <img src="http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif?m=1305847906g" alt="8-O" /></p>
<p><span style="line-height: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 3px; -webkit-border-vertical-spacing: 3px; font-size: small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirittodigitale.com/notifiche-telematiche-una-realta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesso abusivo ex art. 615 ter c.p.: verso una sentenza definitiva?</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/accesso-abusivo-ex-art-615-ter-c-p-verso-una-sentenza-definitiva/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/accesso-abusivo-ex-art-615-ter-c-p-verso-una-sentenza-definitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 07:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[615 ter c.p.]]></category>
		<category><![CDATA[accesso abusivo]]></category>
		<category><![CDATA[computer crimes]]></category>
		<category><![CDATA[reati informatici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"></a>La quinta sezione della Corte di Cassazione ha recente preso atto del contrasto, tutt&#8217;ora non composto, circa i limiti dell&#8217;accesso abusivo ad un sistema informatico ai sensi dell&#8217;art. 615 ter codice penale.</p> <p>Avevo affrontato il <a href="http://dirittodigitale.com/accesso-abusivo-ex-art-615-ter-c-p-disorientamento-in-cassazione/" target="_blank">discorso poco meno di un anno  fa su queste pagine</a>.</p> <p>Con ordinanza n. 11714 del 23 marzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="72" height="85" /></a>La quinta sezione della Corte di Cassazione ha recente preso atto del contrasto, tutt&#8217;ora non composto, circa i limiti dell&#8217;accesso abusivo ad un sistema informatico ai sensi dell&#8217;art. 615 <em>ter</em> codice penale.</p>
<p>Avevo affrontato il <a href="http://dirittodigitale.com/accesso-abusivo-ex-art-615-ter-c-p-disorientamento-in-cassazione/" target="_blank">discorso poco meno di un anno  fa su queste pagine</a>.</p>
<p>Con ordinanza n. 11714 del 23 marzo 2011 si rileva, ora:<span id="more-2302"></span></p>
<blockquote><p><em>Il primo orientamento era stato espresso già nel 1999 da questa stessa Quinta Sezione con la sentenza n. 12732 del 7 novembre 2000, Zara, Rv 217743, che osservava come &#8220;&#8230; l&#8217;analogia con la fattispecie della violazione di domicilio deve indurre a concludere che integri la fattispecie criminosa (prevista dall&#8217;art. 615 ter c.p.) anche chi autorizzato all&#8217;accesso per una determinata finalità, utilizzi il titolo di legittimazione per una finalità diversa e, quindi, non rispetti le condizioni alle quali era subordinato l&#8217;accesso. Infatti, se l&#8217;accesso richiede un&#8217;autorizzazione e questa è destinata a un determinato scopo, l&#8217;utilizzazione dell&#8217;autorizzazione per uno scopo diverso non può non considerarsi abusiva&#8221;.</em></p>
<p><em>Già questa sentenza dava conto puntualmente di come la norma sanzioni non solo la condotta del cosiddetto &#8220;hacker&#8221; o &#8220;pirata informatico&#8221;, cioè di quell&#8217;agente che non essendo abilitato ad accedere al sistema protetto, riesca tuttavia ad entrarvi scavalcando la protezione costituita da una chiave di accesso, o &#8220;password&#8221;, ma anche quella del soggetto abilitato all&#8217;accesso, perciò titolare di un codice d&#8217;ingresso, che s&#8217;introduca legittimamente nel sistema, ma per scopi diversi da quelli delimitati specificamente dalla sua funzione e dagli scopi per i quali la &#8220;password&#8221; gli era stata assegnata, di modo che anche quest&#8217;ultima condotta deve ritenersi costituire il reato di &#8220;accesso abusivo&#8221;.</em></p>
<p><em>L&#8217;orientamento è stato seguito da questa stessa Sezione con le sentenze n. 37322 dell&#8217;8 luglio 2008, Bassani, Rv 241202; n. 1727 del 30 settembre 2008, Romano, Rv 242939; n. 18006 del 13 febbraio 2009, Russo, Rv 243602; n. 2987 del 10 dicembre 2009, Matassich, Rv 245842;</em></p>
<p><em>n. 19463 del 16 febbraio 2010, Jovanovic, Rv 247144; n. 39620 del 22 settembre 2010, Lesce, Rv 248653. In particolare nelle sentenze Bassani e Lesce si chiarisce come l&#8217;art. 615 ter c.p., comma 1 sanzioni non solo l&#8217;introduzione abusiva in un sistema informatico protetto, ma anche il mantenersi al suo interno &#8211; contro la volontà espressa o tacita di chi abbia il diritto di escluderlo &#8211; da parte di soggetto abilitato, il cui accesso, di per sè legittimo, diviene abusivo, e perciò illecito, per il suo protrarsi all&#8217;interno del sistema per fini e ragioni estranee a quelle d&#8217;istituto.</em></p>
<p><em>La sentenza Romano, poi, precisa che la norma di cui all&#8217;art. 615 ter c.p. sanziona più condotte, e tra queste in particolare: quella dell&#8217;accesso abusivo di soggetto non legittimato; quella di chi, entrato legittimamente nel sistema perchè abilitato, si sia trattenuto al suo interno per ragioni diverse da quella per le quali l&#8217;abilitazione gli era stata concessa; quella di chi sia entrato nel sistema legittimamente, ma abusando dei poteri o con violazione dei doveri inerenti la funzione o il servizio.</em></p>
<p><em>Come può constatarsi si tratta di puntuale applicazione del principio di diritto già compiutamente delineato dalla sentenza Zara.</em></p>
<p><em>3.a- Diverso orientamento è invece espresso dalle sentenze Migliazzo (Sez. 5, n. 2534 del 20 dicembre 2007, Rv 239105); Scimia (Sez. 5, n. 26797 del 29 maggio 2008, Rv 240497); Peparaio (Sez. 6, n. 3290 dell&#8217;8 ottobre 2008, Rv 242684); Genchi (Sez. 5, n. 40078 del 25 giugno 2009, Rv 244749), che valorizzano il dettato della prima parte dell&#8217;art. 615 ter c.p., comma 1, e ritengono perciò illecito il solo accesso abusivo, e cioè quello effettuato da soggetto non abilitato, mentre sempre e comunque lecito considerano l&#8217;accesso del soggetto abilitato, ancorchè effettuato per finalità estranee a quelle d&#8217;ufficio (espressamente sul punto la sentenza Peparaio) e perfino illecite (così la sentenza Scimia), in tal modo trascurando il dettato della seconda parte del primo comma ed il secondo comma della norma, che contemplano l&#8217;accesso del soggetto abilitato (e del resto diversamente opinando non si comprenderebbe il motivo della previsione relativa).</em></p></blockquote>
<p>Sulla scorta di tali considerazioni, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, al fine (si spera) di ottenere un orientamento univoco&#8230; Considerato che si tratta di reati, non sarebbe male sapere come orientarsi e/o cosa si rischia&#8230; <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8O' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirittodigitale.com/accesso-abusivo-ex-art-615-ter-c-p-verso-una-sentenza-definitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbonato registrato.. un po&#8217; meno informato!</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/abbonato-registrato-un-po-meno-informato/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/abbonato-registrato-un-po-meno-informato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monia F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg"></a>Il DPR n. 178/2010 istituisce e regola il <a href="http://www.registrodelleopposizioni.it/">registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali</a>.<br /> Questo registro è, appunto, un innovativo servizio di tutela del consumatore, che permette agli interessati (fatto salvo il diritto di opporsi ai trattamenti dei dati di singoli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-526" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg" alt="" width="72" height="78" /></a>Il DPR n. 178/2010 istituisce e regola il <a href="http://www.registrodelleopposizioni.it/">registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali</a>.<br />
Questo registro è, appunto, un innovativo servizio di tutela del consumatore, che permette agli interessati (fatto salvo il diritto di opporsi ai trattamenti dei dati di singoli operatori), il cui numero di telefono <strong>è presente negli elenchi telefonici pubblici</strong> di <em>“opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l&#8217;impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”</em> (art. 3, comma 2).<span id="more-2213"></span><br />
Il cittadino, che risulta iscritto nell’elenco degli abbonati, potrà chiedere <em>“che la numerazione della quale è intestatario sia iscritta nel registro, gratuitamente”</em> e secondo determinate modalità individuate all’art. 7, comma 1:</p>
<blockquote><p><em>(a)	<strong>mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web</strong>, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l&#8217;abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;<br />
(b)	<strong>mediante chiamata</strong>, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l&#8217;iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilita&#8217; per l&#8217;abbonato di ottenere comunque un&#8217;assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficolta&#8217; o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;<br />
(c)	<strong>mediante invio di lettera raccomandata o fax</strong> al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all&#8217;articolo 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore;<br />
(d)	<strong>mediante posta elettronica</strong><br />
</em></p></blockquote>
<p>Sarà inoltre possibile revocare la propria iscrizione ovvero iscriversi nuovamente al registro, con le stesse semplici modalità previste per l’iscrizione.<br />
La gestione del registro è stata affidata dal Ministero dello sviluppo economico alla Fondazione Ugo Bordoni, attraverso un contratto di servizio che ne sottolinea la natura di ente terzo, indipendente, impegnato in attività di pubblico interesse.<br />
Di particolare interesse la previsione dii una <strong>campagna informativa</strong> rivolta agli abbonati e normativamente prevista dall’art. 11 del regolamento <em>“da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, <strong>idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione</strong> al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono. Per le medesime finalità, tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione”</em>.<br />
Chi non ha visto, anche solo facendo zapping, lo spot televisivo che ci ricorda un messaggio da non sottovalutare, e con il quale intendo chiudere.. “abbonato registrato un po’ meno informato!”<br />
Pensateci.. <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirittodigitale.com/abbonato-registrato-un-po-meno-informato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conciliazione obbligatoria e risoluzione controversie: se al Corecom non si concilia??!!</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/conciliazione-obbligatoria-e-risoluzione-controversie-se-al-corecom-non-si-concilia/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/conciliazione-obbligatoria-e-risoluzione-controversie-se-al-corecom-non-si-concilia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 21:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[AGCOM]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/03/scardaoni1.jpg"></a>Può accadere che alcuni utenti a causa di fattori logistici disagevoli si trovino nella condizione di aver richiesto l&#8217;attivazione di una linea telefonica ad un operatore (e di altri vari servizi come Adsl e HomeTV) e di essere ancora in attesa nonostante l’immediata attribuzione di un numero telefonico e l’adesione a varie promozioni ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/03/scardaoni1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1111" title="scardaoni" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/03/scardaoni1-150x150.jpg" alt="" width="72" height="72" /></a></strong></span>Può accadere che alcuni utenti a causa di fattori logistici disagevoli si trovino nella condizione di aver richiesto l&#8217;attivazione di una linea telefonica ad un operatore (e di altri vari servizi come Adsl e HomeTV) e di essere ancora in attesa nonostante l’immediata attribuzione di un numero telefonico e l’adesione a varie promozioni ma …… fissato appuntamento con il tecnico  non si riesce ad attivare la linea.</p>
<p>Perché, se in casa c&#8217;è il cavo telefonico???<span id="more-1942"></span></p>
<p>Il tecnico non riesce a trovare l&#8217;altra estremità del cavo nei pozzetti esterni (in strada, non nella proprietà) nè nelle colonnine.</p>
<p>Inoltre, avere il collegamento con i fili che passano all&#8217;esterno dei muri non è facile per “problemi di permessi” sia da parte dell’ente pubblico che dei privati le cui proprietà si trovano lungo il tragitto della linea. Il tecnico non vuole intervenire in questo senso.<br />
infatti, dopo varie chiamate al servizio clienti si viene a scoprire che l’ attivazione in questione è stata posticipata  per &#8220;problemi di permessi&#8221;, dal momento che è necessario scavare sul suolo pubblico per ritrovare un pozzetto probabilmente coperto dall&#8217;asfaltatura e che sono necessari i permessi dal comune.<br />
Nonostante le comunicazioni dell’operatore di essere in attesa delle richieste autorizzazioni, stufo del trascorrere del tempo, l’utente si rivolge direttamente all&#8217;ufficio competente del Comune, dove scopre che gli incaricati non hanno <strong>mai</strong> ricevuto richieste di scavo da parte di alcun gestore per quella zona che effettivamente è disagevole  e che qualora ci fossero state, solitamente vengono evase in pochi giorni.<br />
Per risolvere la questione si inoltra l’istanza al CoreCom competente, dove all’incontro fissato si presenta l&#8217;avvocato della compagnia telefonica che sostiene l’esclusione della colpa dell’azienda per la mancata attivazione della linea, ma promettendo che continueranno ad adoperarsi perché avvenga il prima possibile e propone  anche  un rimborso secondo l&#8217;art. 26 delle Condizioni Generali di Contratto di circa 48¤, ovvero solo per il periodo intercorso tra il 10° giorno dalla richiesta di attivazione ed una prima loro lettera interruttiva della prescrizione di non si sa bene cosa!<br />
Bene, anzi male!<br />
A seguito della conciliazione si fissa un nuovo appuntamento con il tecnico ma, il giorno fissato, nessuno si presenta ed il servizio clienti, chiamato a chiarimenti dal nostro povero utente che ha anche dovuto ottenere il permesso di assenza dal lavoro per la questione, verifica che l&#8217;appuntamento non era stato concordato anzi disdetto qualche ora prima per …. “mancanza di permessi” risultando, altresì, che l’utente era stato avvisato. Cosa assolutamente non vera!</p>
<p>A questo punto di esasperazione è logico domandarsi che fare: ed anche se il primo istinto sarebbe quello di citare in giudizio tutti, è ben domandarsi: in quanto tempo si otterrebbe un’equa riparazione dei disagi subiti?</p>
<p>Ciò è molto difficile da prevedere allora, è meglio rivolgersi all&#8217;AGCOM.</p>
<p>In premessa e&#8217; utile sapere che l&#8217;Autorita&#8217; per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) detta precise sanzioni <strong>quando il gestore non rispetta quanto pattuito in conciliazione</strong><strong><br />
</strong>Il verbale di conciliazione positivo del Corecom e&#8217; un titolo esecutivo direttamente azionabile tramite precetto e pignoramento se del caso.</p>
<p>Infatti, se la conciliazione davanti al Corecom, o davanti ad altro organismo, non va a buon fine o non viene rispettata,  si  puo&#8217; entro 6 mesi, in alternativa alla giustizia ordinaria, proseguire la procedura per la definizione della controversia davanti all&#8217;Agcom.</p>
<p>Definire la controversia significa che l&#8217;organo preposto  non si limita a fare da paciere, ma sentite le parti sentenzia su chi ha torto o ragione. In questa sede, pero&#8217;, non e&#8217; possibile richiedere il risarcimento del danno, salvo gli indennizzi previsti da contratto o carta dei servizi.<br />
Prima tale procedura era possibile solo presso la sede nazionale dell&#8217;Agcom.<br />
Dal primo ottobre 2009 l&#8217;Autorita&#8217; ha fornito le deleghe a tre Corecom regionali,<span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://tlc.aduc.it/notizia/telefonia+pay+tv+definizione+controversie+corecom_112711.php"><span style="color: #000000;">Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Puglia,</span></a></span></span><span style="color: #000000;"> </span>per poter a loro volta definire nelle rispettive regioni la controversia.<br />
Medesima delega hanno ricevuto pure <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://tlc.aduc.it/notizia/telefonia+pay+tv+corecom+attivo+conciliazioni+anche_114689.php"><span style="color: #000000;">Calabria, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria, e il Comitato provinciale di Trento</span></a></span></span>.</p>
<p><em>Per gli utenti delle altre regioni, valgono le vecchie regole.</em><em><br />
</em>La definizione della controversia presso l&#8217;Agcom (o Corecom abilitati) e&#8217; possibile solo entro sei mesi dalla data dell&#8217;udienza di conciliazione (che non ha prodotto accordi o solo parziali), compilando il <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sosonline.aduc.it/generale/files/file/allegati/GU14Agcom.pdf" target="_blank">Formulario GU14</a></span></span> da inviare per raccomandata A/R a Napoli, alla sede dell&#8217;Agcom. L&#8217;Autorita&#8217; decide sui torti e le ragioni di utenti e gestori e la decisione e&#8217; vincolante.<br />
Entro dieci giorni dalla presentazione dell&#8217;istanza l&#8217;Agcom fissa la data dell&#8217;udienza, comunque non prima di 15 giorni. Le parti possono depositare memorie e altra documentazione fino a 5 giorni prima dell&#8217;udienza. L&#8217;utente puo&#8217; intervenire personalmente o delegare altro soggetto (non necessariamente un avvocato).<strong><br />
Nb:</strong> La mancata presenza dell&#8217;utente non rende nulla l&#8217;istanza. In questo caso l&#8217;Agcom decidera&#8217; in base alla documentazione depositata. Ciò che conta  è che iter deve concludersi entro 150 giorni e questo è comunque vantaggioso!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>SEGNALAZIONI ALL&#8217;AGCOM – MODULO D</strong></span><br />
L&#8217;Agcom ha predisposto un apposito <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sosonline.aduc.it/generale/files/file/allegati/DAgcom.pdf">modello </a></span></span>per segnalare disservizi con i gestori.</p>
<p>Non serve per attivare procedure, ma solo per fornire all&#8217;Autorita&#8217; informazioni sulle problematiche subite dagli utenti.</p>
<p>E’ bene segnalare la delibera dell&#8217;Agcom che recita testualmente:</p>
<p><em>&#8220;L&#8217;operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, puo&#8217; disporre la sospensione del servizio</em> <em><strong>solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento</strong></em><em>. Va tenuto presente che: non puo&#8217; intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o piu&#8217; fatture da parte dell’utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo ovvero di risoluzione della controversia davanti al Corecom (vedi sotto); il ritardato o mancato pagamento non puo&#8217; intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi; si puo&#8217; considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirittodigitale.com/conciliazione-obbligatoria-e-risoluzione-controversie-se-al-corecom-non-si-concilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complimenti! Sei TU il fortunato!! La conciliazione tra obblighi giuridici, tecnologia e consapevolezza.</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/complimenti-sei-tu-il-fortunato-la-conciliazione-tra-obblighi-giuridici-tecnologia-e-consapevolezza/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/complimenti-sei-tu-il-fortunato-la-conciliazione-tra-obblighi-giuridici-tecnologia-e-consapevolezza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[computer crimes]]></category>
		<category><![CDATA[dialer]]></category>
		<category><![CDATA[reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[<p>Q<a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/03/scardaoni.jpg"></a>uella dei “brevi messaggi di testo”  - SMS &#8211; è una delle funzioni del cellulare che hanno rivoluzionato il modo di comunicare : una forma economica, efficace e molto discrezionale perché il destinatario può decidere di aprire, leggere e rispondere al messaggio se  e quando vuole,  per ricevere informazioni di ogni tipo:  dagli idiomi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Q<a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/03/scardaoni.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1106" title="scardaoni" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/03/scardaoni.jpg" alt="" width="71" height="86" /></a>uella dei “brevi messaggi di testo”  - SMS &#8211; è una delle funzioni del cellulare che hanno rivoluzionato il modo di comunicare : una forma economica, efficace e molto discrezionale perché il destinatario può decidere di aprire, leggere e rispondere al messaggio se  e quando vuole,  per ricevere informazioni di ogni tipo:  dagli idiomi più amorevoli alle ultime notizie di cronaca.</p>
<p>Ma.. è tutto oro quel che luccica..?<span id="more-1934"></span></p>
<p>Molti di questi servizi vengono offerti direttamente dal proprio gestore di telefonia mobile, altri sono solo veicolati dal gestore ma in realtà prodotti e trasmessi da imprese specializzate.</p>
<p>Inoltre, con questa tipologia di comunicazione, molte testate giornalistiche hanno incrementato un ‘offerta già presente sul mercato come i programmi televisivi che stabiliscono spesso un collegamento via SMS per interagire con gli spettatori.</p>
<p>Il  problema fondamentale è che  attivare questi servizi è molto semplice e mai automatico!</p>
<p>All’utente che ne vuole usufruire basta compiere una serie di “clic!” che manifestano in modo inequivocabile la sua volontà di aderire ai servizi.</p>
<p>Un esempio è la sempre più frequente comunicazione con Sms  : “COMPLIMENTI .. sei uno dei pochi estratti ad aver vinto la possibilità di concretizzare subito la vincita di 10.000 euro.  SI !!!  Sei proprio  TU  IL FORTUNATO!!!!!”</p>
<p>Allora il passo successivo è ancor più rapido: è necessario inviare un messaggio  al numero corrispondente a quel  servizio, dove riportare la risposta corretta ad una stoltissima domanda , alla quale deve seguire la dichiarazione di adesione con un SI o un OK!</p>
<p>In questi termini, quindi, non si può parlare neppure di truffe nell’ambito degli SMS, anche se, in realtà, trovarsi “raggirati” è un istante!</p>
<p>In più l’utente spesso chiede di usufruire di  un certo tipo di servizio senza conoscenza delle tariffe e delle condizioni di abbonamento, dell’ammontare dell’attivazione e di quello dei singoli SMS, della durata del servizio, del prezzo della disattivazione o di quello della interruzione anticipata: ciò determina sicuramente uno dei punti deboli  a suo svantaggio!</p>
<p>Infatti tutti questi “dettagli”importantissimi non vengono sempre evidenziati da chi propone il servizio ma ancor meno richiesti dai potenziali acquirenti.</p>
<p>Ma la trappola è già in atto ed i conti si fanno presto in fretta;  basta calcolare 5 SMS al giorno, moltiplicare per 30 e aggiungere l’IVA, per saper la spesa totale a carico dell’ignaro utente che si imbatte nelle sollecitazioni dell’”imbroglione” che lo induce ad agire in prima persone e a comportarsi esattamente come quest’ultimo vuole.</p>
<p>Si comprende bene come un SMS si presti perfettamente ad essere sfruttato in maniera al limite del lecito.</p>
<p>Come porre rimedio allora a queste sempre più numerose “trappole” che fanno perno su tale sistema di comunicazione?</p>
<p>L’utente  potrà inoltrare  numerosi reclami alla azienda di telecomunicazioni, ma sarà costretto,  comunque, a pagare l’opzione tariffaria solo implicitamente o indirettamente accettata, onde evitare il distacco della linea telefonica.</p>
<p>E’ difficile infatti, per  quest’ultimo,  contrariamente al suo comportamento concludente, fornire la prova  dell’assenza della causa giustificatrice del pagamento e dell’arbitraria attivazione del servizio cui consegue il diritto dell’utente alla disattivazione del servizio e al risarcimento del danno oltre gli interessi.</p>
<p>E’  possibile però, trovare la soddisfazione ai propri bisogni ed interessi in sede conciliativa innanzi al CoReCom competente: in tale sede l’utente dovrà semplicemente specificare di non aver mai richiesto quei servizi, contestandone pertanto l’attivazione  e formulando la richiesta di un rimborso  per il servizio non voluto.</p>
<p>Tutto è possibile soltanto accedendo alla predetta procedura stragiudiziale “protetta” (non è un negoziato diretto, ma assistito e gestito dal CoReCom), grazie alla quale ottenere il ripristino del servizio precedente e solo di quello,  magari ottenendo un rimborso sotto forma di sconto sulle successive  bollette pari all’importo in contestazione  o la previsione contrattuale , per il futuro, di un diritto di “ripensamento “  esercitabile in un periodo di tempo anch’esso  scelto convenzionalmente grazie all’accordo di conciliazione raggiunto e verbalizzato.</p>
<p>Comunque sia, prima di cedere alle tentazioni,  è sempre meglio documentarsi circa gli oneri cui si va incontro e farsi un’idea – almeno di massima &#8211; sul costo mensile di un servizio  per frenare tutti gli entusiasmi,  evitando così di spedire quel fatidico SMS di adesione che in realtà non si sarebbe mai voluto inviare.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="72" height="85" /></a>Aggiungo che di recente l&#8217;<a href="http://www.ilsoftware.it/articoli.asp?ID=6761" target="_blank">AGCOM ha sanzionato</a> il comportamento scorretto di una società che utilizzava una comunicazione &#8220;ingannevole&#8221; circa la reale finalità e funzionamento di una procedura informatica che lasciava &#8211; colposamente &#8211; fraintendere una gratuità che in realtà non c&#8217;era.</p>
<p>Mi vengono, allora da pensare alla rilevanza giuridica delle tecniche di vendita un po troppo &#8220;spinte&#8221; , basate, cioè su una sorta di &#8220;consenso emotivo&#8221;</p>
<p>Ripenso, quindi, <a href="http://dirittodigitale.com/dialer-siamo-sicuri-che-sia-truffa/" target="_blank">al &#8220;vecchio&#8221; caso dei </a><em><a href="http://dirittodigitale.com/dialer-siamo-sicuri-che-sia-truffa/" target="_blank">dialer</a></em> in cui l&#8217;utente si trovava appioppati &#8211; talvolta per leggerezza e talaltra per l&#8217;esistenza di veri e propri raggiri &#8211; servizi che non voleva. Mi preoccupai già all&#8217;epoca di quale fosse il rapporto tra la legge (specie penale) e la consapevolezza dei propri comportamenti, suggerendo di prestare attenzione a sporgere troppo facilmente e velocemente querela..</p>
<p>Ora, riconfigurando  la questione in termini più psicologico-cognitivi, vorrei sottolineare &#8211; un po&#8217; in ossequio al vecchio adagio <em>legis vigilantibus non dormientibus soccurrunt</em> &#8211; come la questione delle cd. tru.ffe contrattuali sia un<em> classico</em> della società dell&#8217;informazione.</p>
<p>In realtà, nessuno da nulla per nulla. Ma, forse, non deve lasciar perplessi che sempre più persone cadano in &#8220;trappole&#8221; così evidenti. E&#8217; la comunicazione umana che funziona così: se ci fa piacere o siamo portati a credere  (o semplicemente non riflettiamo abbastanza&#8230;) che qualcuno possa fare qualcosa gratuitamente, evidentemente consideriamo positivo il messaggio e lo processiamo acriticamente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirittodigitale.com/complimenti-sei-tu-il-fortunato-la-conciliazione-tra-obblighi-giuridici-tecnologia-e-consapevolezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I.V.A.: prenotazione ed intermediazione non sono commercio elettronico</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/prenotazione-di-intermediazione-alberghiera-e-iva-2/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/prenotazione-di-intermediazione-alberghiera-e-iva-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 11:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/03/Tiziana-e1269429130417.jpg"></a>Con il D.Lgs. 18/2010 il legislatore, recependo la direttiva comunitaria 2008 (cd. &#8220;VAT package&#8220;), ha apportato nuove modifiche alla disciplina i.v.a. delle prestazioni di servizi, con particolare riferimento alle prestazioni di intermediazione alberghiera, regolate al nuovo art. 7-quater co. 1 lett. a) D.P.R. 26/10/1972 n. 633.</p> <p>Tale normativa dispone che tra i servizi riconducibili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/03/Tiziana-e1269429130417.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1132" title="Tiziana" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/03/Tiziana-1024x1024.jpg" alt="" width="81" height="81" /></a>Con il <strong>D.Lgs. 18/2010</strong> il legislatore, recependo la direttiva comunitaria 2008 (cd. &#8220;<em>VAT package</em>&#8220;), ha apportato nuove modifiche alla disciplina i.v.a. delle prestazioni di servizi, con particolare riferimento alle prestazioni di <strong>intermediazione alberghiera</strong>, regolate al nuovo <strong>art. 7-quater co. 1 lett. a) D.P.R. 26/10/1972 n. 633.</strong></p>
<p>Tale normativa dispone che tra i servizi riconducibili ai beni immobili, occorre annoverare anche quelli di fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe alle prestazioni su immobili.<span id="more-1923"></span></p>
<p>E&#8217; da sottolineare che questa disposizione ha trovato un rafforzamento anche nelle <strong>Risoluzioni Ministeriali n. 199/e del 16.5.2008 e n. 312/e del 21.07.2008</strong>, che hanno ribadito come l&#8217;utilizzo di internet, quale mezzo di comunicazione nell&#8217;attività di intermediazione o di acquisto e rivendita di camere d&#8217;albergo, è <strong><em>equiparabile</em></strong> al telefono o al fax, dunque ciò che rileva ai fini della determinazione del requisito di territorialità i.v.a. è <strong><em>l&#8217;ubicazione</em></strong> dell&#8217;immobile.</p>
<p>Le risoluzioni sottolineano come non rientrano nelle fattispecie inquadrabili come commercio elettronico né il cosidetto<em> booking on line, </em> né l&#8217;acquisto e la rivendita di camere d&#8217;albergo sempre tramite internet.</p>
<p>Riassumendo, possiamo schematizzare la normativa in merito alle prenotazioni on line come segue:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>regola per la territorialità Iva: ubicazione dell&#8217;immobile</li>
<li>normativa di riferimento: art. 7-quater, co. 1, lett. a) DPR 633/1972,  R.R.M.M. 199/E/2008 e 312/e/2008</li>
<li>fatturazione autofattura: ex art. 17, co.2, dpr 633/1972</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirittodigitale.com/prenotazione-di-intermediazione-alberghiera-e-iva-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open data e MiaPA</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/open-data-e-miapa/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/open-data-e-miapa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 17:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"></a>Parto da lontano.. per arrivare molto vicino (è proprio il caso di dirlo&#8230;). Un piccolo assaggio normativo ed una conclusione &#8230; tecnologica&#8230;</p> <p>Vorrei iniziare, infatti dall’art. 1 della Direttiva 2003/98/CE che detta: “le norme in materia di riutilizzo e di strumenti pratici per agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri”.</p> <p>Il riutilizzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="72" height="85" /></a>Parto da lontano.. per arrivare molto vicino (è proprio il caso di dirlo&#8230;). Un piccolo assaggio normativo ed una conclusione &#8230; tecnologica&#8230;</p>
<p>Vorrei iniziare, infatti dall’art. 1 della Direttiva 2003/98/CE che detta: “<em>le norme in materia di <strong>riutilizzo</strong></em><em> e di strumenti pratici per agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membr</em>i”.</p>
<p><span id="more-1845"></span>Il <strong>riutilizzo</strong> è definito al successivo art. 2 come:</p>
<blockquote><p>“<em>l&#8217;uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell&#8217;ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti. Lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo</em>”.</p></blockquote>
<p>Il D. lgs. 36/2006, con cui è stata data attuazione alla direttiva, definisce, a sua volta riutilizzo come</p>
<blockquote><p>“<em>l&#8217;uso del dato di cui e&#8217; titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e&#8217; stato prodotto nell&#8217;ambito dei fini istituzional</em>i”.</p></blockquote>
<p>Il riutilizzo non è un obbligo (come precisa l’art. 1, comma 2, del d. lgs. 36/2006) ma è un’opportunità, anche perché può essere una fonte di entrate: la legge prevede infatti delle tariffe per l’uso di dati pubblici.</p>
<p>Nel &#8220;gergo&#8221;della società della conoscenza (figlia della società dell&#8217;informazione&#8230;) si parla al riguardo di <strong><em>open data</em></strong>.</p>
<p>Una pubblica amministrazione, dunque, potrebbe decidere di mettere a disposizione dei dati che comunque tratta, in maniera &#8220;<strong><em>aperta</em></strong>&#8221; (senza bisogno di istanze ed in formato digitale immediatamente utilizzabile), cioè fruibile direttamente da parte del cittadino o delle imprese per raggiungere diversi fini:</p>
<ul>
<li>trasparenza amministrativa</li>
<li>riuso a fini di &#8220;lucro&#8221;</li>
<li>riuso a fini etici</li>
<li>dialogo con i cittadini</li>
</ul>
<p>Nel nostro paese a differenza di quel che accade in altre realtà (con ordinamenti a matrice prevalentemente di <em>common law</em> e, dunque, in genere &#8220;aperti&#8221; per definizione, a differenza di quelli di <em>civil law</em> &#8211; come il nostro &#8211; che sono &#8220;chiusi&#8221; poiché non è possibile creare nuovi diritti se non emanando una nuova legge&#8230;almeno in teoria) le esperienze in tal campo sono ancora limitate (vedi il noto <a href="http://www.dati.piemonte.it/" target="_blank">caso</a> del Piemonte).</p>
<p>Ora, in concomitanza del lancio di <a href="http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/ottobre/25102010---innovazione-brunetta-presenta-miapa.aspx" target="_blank">MiaPA</a>, saranno resi pubblici con un formato appunto &#8220;aperto&#8221; circa  12.000 indirizzi (raccolti da Formez PA): per fare ciò si è lavorato <a href="http://saperi.forumpa.it/story/50938/con-miapa-arriva-una-licenza-l-open-data-italiano">una licenza creative commons dedicata ai dati pubblici</a>.</p>
<p>Almeno è un buon inizio&#8230;.</p>
<p>P.S. MiaPa si usa con <a href="http://www.mobnotes.com/it" target="_blank">Mobnotes</a>, una simpatica e comoda applicazione mobile (per cellulari e smartphone) che oltre alle normali funzioni di <em>social networking</em>, consente anche la geo-localizzazione delle pubbliche amministrazioni: in base a dove ci troviamo con un paio di click sul nostro telefono possiamo sapere dove sono collocati gli uffici pubblici o dove si svolgono eventi culturali o ricreativi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirittodigitale.com/open-data-e-miapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabnabbing.. ovvero le terribili astuzie del web.</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/tabnabbing-ovvero-le-terribili-astuzie-del-web/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/tabnabbing-ovvero-le-terribili-astuzie-del-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 09:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monia F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[tabnabbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg"></a>Alzi la mano (mi raccomando davanti alla webcam.. ) chi di Voi non ha mai ricevuto una email che, simulando nella grafica e nel contenuto la homepage della nostra banca o del nostro provider web, ci invita -sul presupposto della sussistenza di particolari problemi- a seguire un link per regolarizzare la nostra posizione o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-526" title="monia.fabiani" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg" alt="" width="65" height="70" /></a>Alzi la mano (mi raccomando davanti alla webcam.. <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) chi di Voi non ha mai ricevuto una email che, simulando nella grafica e nel contenuto la homepage della nostra banca o del nostro provider web, ci invita -sul presupposto della sussistenza di <em>particolari</em> problemi- a seguire un link per regolarizzare la nostra posizione o per evitare addebiti in conto corrente.<br />
Fin qui siamo -quasi- tutti abbastanza preparati a stare attenti: si tratta di <em>phishing</em> ! Ovvero di quella disonesta tecnica che permette di scippare i codici e le password del povero malcapitato destinatario.<br />
Ma, purtroppo, anche le truffe si aggiornano e diventano sempre più sofisticate. <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
Allora.. se vi dicessi che proprio mentre state leggendo questo articolo potreste essere la prossima vittima del nuovo ed arguto successore del phishing?<span id="more-1799"></span> L&#8217;ultima &#8220;diavoleria&#8221; si chiama <strong>tabnabbing</strong>, letteralmente <em>“furto di tab”</em>, e consiste in un attacco che sfrutta l’abitudine degli internauti di aprire più schede all’interno del browser durante la navigazione, per consultarle poi una alla volta. Per <em>“tab”</em> si intendono le alette delle schede che si aprono nella pagina di un browser.<br />
Può infatti accadere di “dimenticare” alcune pagine per qualche minuto, mentre si è impegnati a visualizzare il contenuto di altre schede o in tutt&#8217;altro (rispondere al telefono, parlare con la segretaria..).<br />
Tuttavia, quando si torna ad aprire la <strong>pagina non ancora esaminata</strong>, essa ha cambiato aspetto oppure ci richiede informazioni già inserite in precedenza. La nostra unica reazione potrebbe essere di sorpresa per un logout inaspettato.<br />
Ma cosa è <strong>davvero</strong> successo?<br />
La pagina aperta e trascurata, tramite un <em>malvagio</em> script java, è stata reindirizzata su un sito creato ad hoc. E&#8217; mutata la favicon (la piccola immagine associata alla pagina web, visualizzata alla sinistra dell’indirizzo), cambiato il titolo e modificato il contenuto della stessa pagina. Tutto ciò all&#8217;insaputa dell&#8217;ignara vittima e auspicando che essa non si stupisca troppo nel trovarsi di fronte una pagina web diversa da quella ricercata.<br />
Ma non preoccupatevi.. <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  ..la nuova pagina sarà del tutto simile ad un sito a noi noto e familiare (quello della banca online o della webmail)!! Quindi, non ricordando di non averla già aperta, potremmo essere facilmente indotti ad eseguire azioni utili a rivelare importanti informazioni personali senza avere l’accortezza di verificare prima l’autenticità del sito che stiamo visitando.<br />
Questa tipologia di attacco informatico può addirittura essere raffinato, perfezionato e personalizzato sfruttando le informazioni memorizzate nella cronologia nel nostro browser. Potenziali vittime potranno essere gruppi di utenti della stessa banca o di una medesima pagina di accesso all’intranet aziendale.<br />
Come possiamo <strong>difenderci</strong> ?<br />
Prima di tutto aggiornando sempre l&#8217;ultima versione del browser e dell&#8217;antivirus; e prestando attenzione all’indirizzo scritto nella barra, alle icone ed ai contenuti della pagina prima di inserire i nostri dati.<br />
E&#8217; essenziale, piuttosto che lasciarsi ingannare dall’aspetto grafico, verificare l’indirizzo del sito con il quale ci si è collegati. Nel caso di tentativo di truffa informatica non sarà indicato il nome della banca o del nostro provider, ma saremo di fronte ad una dicitura del tutto diversa, quasi sempre un indirizzo straniero.<br />
E, al minimo dubbio, chiudere la pagina e ridigitare l’indirizzo di destinazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirittodigitale.com/tabnabbing-ovvero-le-terribili-astuzie-del-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet e libertà, tra diritto, informatica, economia, comunicazione e scienze cognitive</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/internet-e-liberta-tra-diritto-informatica-economia-comunicazione-e-scienze-cognitive/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/internet-e-liberta-tra-diritto-informatica-economia-comunicazione-e-scienze-cognitive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 21:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/10/DSCN1099.jpg"></a></p> <p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/10/DSCN1099.jpg"></a>Il convegno &#8220;La libertà su internet. Modelli e regole&#8221; che si è tenuto ieri nei locali del Consiglio Nazionale Forense, organizzato dalla Fondazione &#8220;Centro di iniziativa giuridica Piero Calmandrei&#8221; è stato un grande evento.</p> <p>Raramente capita di assistere ad una relazione più interessante dell&#8217;altra e..scoprire improvvisamente che è passata oltre un&#8217;ora e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/10/DSCN1099.jpg"><img title="DSCN1099" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/10/DSCN1099-1023x452.jpg" alt="" width="458" height="202" /></a></p>
<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/10/DSCN1099.jpg"></a>Il convegno &#8220;<em><strong>La libertà su internet. Modelli e regol</strong></em><strong><em>e</em></strong>&#8221; che si è tenuto ieri nei locali del Consiglio Nazionale Forense, organizzato dalla Fondazione &#8220;<em>Centro di iniziativa giuridica Piero Calmandrei</em>&#8221; è stato un grande evento.</p>
<p>Raramente capita di assistere ad una relazione più interessante dell&#8217;altra e..scoprire improvvisamente che è passata oltre un&#8217;ora e mezza.</p>
<p>Il merito principale degli organizzatori è stato quello di aver raccolto intorno allo stesso tavolo conoscenze e competenze molto diverse, dimostrando che la chiave di lettura di temi complessi come quello delle regole del web, è senz&#8217;altro la multidisciplinarietà.<span id="more-1793"></span></p>
<p>Dopo l&#8217;introduzione del prof. Zeno-Zencovich (che ha spaziato dalla visione olistica della libertà individuali, pubbliche ed economiche di &#8211; e da&#8230; &#8211; internet passando per il diritto all&#8217;accesso) infatti, i discorsi hanno abbandonato l&#8217;ambito giuridico: le discipline spaziavano da quelle proprie dell&#8217;informatica, con la relazione dell&#8217;ing. Décina a quelle delle scienze della comunicazione, oggetto dell&#8217;intervento del prof. Morcellini passando per l&#8217;economia del prof. Carnevale Maffé e le scienze e tecnologie della cognizione del prof. Antinucci.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo intervento è stato davvero affascinante poiché, con approccio per così dire&#8230;&#8221;socratico&#8221;, ha dimostrato che non è ancora possibile capire fino in fondo non tanto cos&#8217;è internet, ma quali effetti produce sui nostri comportamenti personali, sociali o economici.</p>
<p>Ho sempre sospettato che il media che utilizziamo, influisca sia sul nostro modo di comunicare (e fin qui niente di nuovo…), sia sul nostro modo di pensare o vedere la realtà. Finalmente ho ottenuto un&#8217;autorevole conferma. Come si dice, i problemi complicati hanno spesso soluzioni semplici: la storia anche in questo caso non sbaglia.</p>
<p>Storia per parlare di futuro?</p>
<p>Proprio così, non si tratta di un ossimoro o di un refuso..Basta pensare &#8211; questa la riflessione di disarmante pragmatica &#8211; alla stampa a caratteri mobile ed al libro. Sono due entità piuttosto diverse: perché il primo libro vedesse la luce, sono dovuti trascorrere quasi 60 anni da quando i neonati caratteri mobili lasciarono il loro primo segno sulla carta.</p>
<p>Mmm si può intuire la morale..: da quanto tempo c&#8217;è internet..?</p>
<p>Non certo da 60 anni e nemmeno da 30, circa una ventina. Comunque pochi in termini di impatto sulle nostre abilità cognitive e, conseguentemente sui nostri comportamenti. Questo è stato detto, in particolare, per replicare al rilievo in termini di modelli economici da applicare al web: come è possibile parlare di modelli da seguire o suggerire, se ancora non si è capito come l&#8217;uomo sta &#8220;metabolizzando&#8221; a livello neuronale e mentale l&#8217;impatto delle tecnologie dell&#8217;ICT?</p>
<p>Insomma pare un po&#8217; &#8220;schizofrenico&#8221; l&#8217;atteggiamento di chi vuol applicare modelli comunque vecchi, giacché relativi ad un mondo che già esiste, ad un mondo che ancora non si è formato&#8230;</p>
<p>A ciò si riconnette l&#8217;aspetto  - ancora un apparente paradosso &#8211; abbastanza innovativo: il fatto che stiamo ritornando ad un modo di comunicare, quello analogico basato sui gesti e sull&#8217;osservazione delle azioni compiute da nostri simili &#8211; che pareva in fase recessiva. E&#8217; confermato dai dati dei tecnici presenti, che una gran parte delle informazioni reperibili su interne sono foto e video (il contenuto di filmati nei prossimi anni è stato stimato nell&#8217;80% del traffico totale): dunque in luogo dei testi che implicano una comunicazione artificiale basata sui simboli, si andrà (o si ritornerà) al primo &#8211; quasi ancestrale &#8211; modo di comunicare: quello del bambino che osserva. E che impara proprio attraverso l&#8217;osservazione, senza parole, spiegazioni o commenti.</p>
<p>Evidenti a questo punto anche le implicazioni sull&#8217;insegnamento: non sono mancati spunti e…. frecciatine  alla volta del competente Ministro che davvero dovrebbe preoccuparsi di come si possa insegnare in maniera efficace ed efficiente ai <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Nativo_digitale" target="_blank">nativi digitali</a>…</p>
<p>Interessante chiosa sull&#8217;editoria digitale: dare per spacciato il libro solo perché è stampato sulla carta, potrebbe essere affrettato. Non tanto perché resisterà un mercato di nicchia di amatori (fenomeno plausibile e simile a quello dei vecchi 33 giri…), quanto perché non bisogna confondere la struttura con la funzione. Cambierà la forma, passando, da cartacea a digitale, ma serviranno &#8211; ancor di più &#8211; quelle garanzie  di rilevanza ed affidabilità circa i contenuti che solo l&#8217;Autore di un Libro può dare. Sapersi orientare in una &#8220;<em>vastità non strutturata</em>&#8221; di informazioni (basta pensare alla mole di dati presenti in 20 o 30 pagine web che sforna una semplice ricerca su Google) è infatti un lavoro ad &#8220;<em>alta intensità cognitiva</em>&#8221; che è in grado di compiere solo chi ha già una buona conoscenza della materia sulla quale sta scrivendo. In questo senso il deficit di competenze (tra chi le e chi non le ha) è destinato a crescere, con conseguente bisogno di uno strumento &#8211; il libro elettronico, appunto &#8211; in grado di fungere da &#8220;garante&#8221; della qualità dei contenuti.</p>
<p>Dopo la pausa è seguita una interessante tavola rotonda moderata da <a href="http://www.key4biz.it/" target="_blank">Raffaele Barberio</a>, in cui il prof. Rodotà ha fatto notare come la cittadinanza tradizionalmente basata su sangue e terra, sia destinata ad essere sostituita da qualcosa di meno geneticamente e geograficamente determinato e più.. &#8220;digitale&#8221;, mentre l&#8217;On. Gentiloni ha simpaticamente notato come uno dei compiti della politica su questi temi sia quello di &#8220;<em>non fare danni</em>&#8220;..passando un po&#8217; la palla alle cd. Authorithy  pure presenti al tavolo (Cons. Nicola D&#8217;Angelo).</p>
<p>Un bel pomeriggio, davvero. Credo che non mi perderò il <a href="http://www.giur.uniroma3.it/modules.php?name=Calendar&amp;file=index&amp;type=view&amp;eid=128" target="_blank">prossimo convegno</a> sulla &#8220;radio digitale&#8221;.. questo strano incastro di broadcast e broadcaster, di fruitori di contenuti che ne sono alle tempo stesso anche fornitori, sembra sempre più somigliante ad un&#8217;araba fenice..e sono proprio curioso di scoprire cosa può ancora offrire un media che stavolta conosciamo da.. quasi un secolo!</p>
<p>Vecchio? Ma se è appena nato <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>P.S. Le relazioni dovrebbero essere rese disponibili sul <a href="http://www.fondazionecalamandrei.it/" target="_blank">sito</a> della Fondazione.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirittodigitale.com/internet-e-liberta-tra-diritto-informatica-economia-comunicazione-e-scienze-cognitive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D. lgs. 110/2010 e atto pubblico informatico. Come si esibisce un originale digitale?</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/d-lgs-1102010-e-atto-pubblico-informatico-come-si-esibisce-un-originale-digitale/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/d-lgs-1102010-e-atto-pubblico-informatico-come-si-esibisce-un-originale-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[atto pubblico informatico]]></category>
		<category><![CDATA[firma digitale]]></category>
		<category><![CDATA[ICT law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"></a>L&#8217;art. 65 della l. <a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm" target="_blank">69/2009</a> prevede l&#8217;emanazione di un decreto legislativo per consentire ai notai di redigere e conservare atti pubblici in formato elettronico.</p> <p>Ciò è possibile tramite l&#8217;uso della firma digitale. In data 2 luglio è stato, infatti, emanato il d. lgs. 110/2010 (<a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/08/dlgs_110-2010.pdf">qui il testo integrale in .pdf</a>). In estrema sintesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="63" height="74" /></a>L&#8217;art. 65 della l. <a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm" target="_blank">69/2009</a> prevede l&#8217;emanazione di un decreto legislativo per consentire ai notai di redigere e conservare atti pubblici in formato elettronico.</p>
<p>Ciò è possibile tramite l&#8217;uso della firma digitale. In data 2 luglio è stato, infatti, emanato il d. lgs. 110/2010 (<a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/08/dlgs_110-2010.pdf">qui il testo integrale in .pdf</a>). In estrema sintesi queste le innovazioni principali già in vigore:</p>
<p><span id="more-1728"></span></p>
<ul>
<li>rilascio delle copie (art. 68-ter);</li>
<li>attestazione di conformità di copie e di documenti formati su qualsiasi supporto (art. 73);</li>
<li>rettifica di errori mediante certificazione dello stesso notaio (art. 59-bis).</li>
</ul>
<p>Per le altre disposizioni bisognerà, invece, attendere i decreti attuativi.</p>
<p>La materia era già stata oggetto di intervento legislativo ad opera della <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/05246l.htm" target="_blank">l. 246/2005</a>, attuata solo molto parzialmente (in particolare non risultano attuate le previsioni relative alle sanzioni relative ad eventuali falsità).</p>
<p>Una riflessione, proprio sull&#8217;attestazione di conformità. L&#8217;art. 73 prevede, ora:</p>
<blockquote><p><em>Il notaio può&#8217; attestare la conformità&#8217; all&#8217;originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.</em></p></blockquote>
<p>Il riferimento ad originale formato su <strong><em>qualsiasi supporto</em></strong>, consente di immaginare, ad esempio, una attestazione di conformità relativa ai libri contabili digitali (magari per ottenere un decreto ingiuntivo): come potrà (o dovrà) in questo caso essere esibito l&#8217;originale ?</p>
<p>E&#8217; chiaro, infatti, che, per attestare, la conformità, il notaio dovrà esaminare l&#8217;originale, ma come?</p>
<p>Teoricamente dovremmo chiederci se la domanda sia del tutto pertinente, considerato che nel dominio dell&#8217;informatica non c&#8217;è differenza tra originale e copia, poiché i bit sono tutti uguali e proprio gli stessi sia sull&#8217;originale che sulla copia, ma tant&#8217;è&#8230;</p>
<p>Immaginiamo che i dati &#8220;in originale&#8221; siano stati creati e memorizzati in un server o in un qualsiasi computer che abbia un software gestionale che consente proprio alla tenuta della contabilità: il notaio dovrebbe accedere a questo server o computer personalmente e fisicamente?</p>
<p>O potrebbe &#8220;accontentarsi&#8221; di vederne una copia magari su CD-ROM, su memoria USB o ancora di collegarsi telematicamente al sistema informatico?</p>
<p>O, ancora, potrebbe &#8220;accontentarsi&#8221; di esaminare il relativo documento informatico sottoscritto con la firma digitale del commercialista o dello stesso imprenditore?</p>
<p>A tali domande si potrebbe rispondere (tesaurizzando i rilievi fornitimi gentilmente dal <a href="http://www.zagami.it/" target="_blank">notaio Zagami</a>) rilevando che occorre esibire un documento informatico &#8220;originale&#8221;, munito di tutti i contrassegni, prescritti dalla legge, che lo rendono tale e che possono essere verificati dal notaio.</p>
<blockquote><p>Ad esempio, per quanto riguarda i libri sociali o i libri contabili, il documento da esibire dovrà essere munito di firma digitale, marcatura o riferimento temporale, e quando applicabile, la ricevuta di trasmissione dell&#8217;impronta all&#8217;agenzia delle entrate.</p></blockquote>
<p>Non sussistono, poi, ragioni o previsioni che impongano che il notaio di accedere fisicamente al server. E&#8217; sufficiente esibire un duplicato informatico del documento, purché autonomamente verificabile (nel senso che deve essere oggetto di una firma separata). Comunque, non sembra poteri escludere che il notaio possa accedere direttamente, anche in via telematica, ad un documento posto in un server connesso ad internet, e da questo estrarre il documento informatico originale.</p>
<p>Pare doversi escludere, invece che la firma del commercialista possa servire ad alcunché o produrre alcun effetto, in quanto non si tratta di un pubblico ufficiale.</p>
<p>La firma dell&#8217;imprenditore, in certi casi, rappresenta uno degli elementi prescritti per fornire validità alle scritture. Ma non può certo essere una firma apposta successivamente, al solo scopo dell&#8217;esibizione del documento. Dovrebbe infatti trattarsi della firma apposta nel momento in cui è richiesta dalla legge, solitamente quello della formazione della registrazione del libro o periodicamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirittodigitale.com/d-lgs-1102010-e-atto-pubblico-informatico-come-si-esibisce-un-originale-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violazione privacy: responsabilità &#8216;condivisa&#8217; tra incaricato e titolare.</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/violazione-privacy-responsabilita-condivisa-tra-incaricato-e-titolare/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/violazione-privacy-responsabilita-condivisa-tra-incaricato-e-titolare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"></a>Il concetto di condivisione va, oggi,  molto di moda: si condividono immagini, foto, notizie, musica&#8230;</p> <p>Stavolta, però, ad essere &#8220;shared&#8221; è una responsabilità; quella tra titolare ed  incaricato del trattamento dei dati. Una poco accorta infermiera, è stata, infatti ritenuta corresponsabile (unitamente alla Azienda Ospedaliera presso al quale lavorava) per aver impropriamente comunicato dati sensibili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-684" title="ioi" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/ioi-e1266168311961.jpg" alt="" width="58" height="68" /></a>Il concetto di condivisione va, oggi,  molto di moda: si condividono immagini, foto, notizie, musica&#8230;</p>
<p>Stavolta, però, ad essere &#8220;<em>shared</em>&#8221; è una responsabilità; quella tra titolare ed  incaricato del trattamento dei dati. Una poco accorta infermiera, è stata, infatti ritenuta corresponsabile (unitamente alla Azienda Ospedaliera presso al quale lavorava) per aver impropriamente comunicato dati sensibili a terzi.<span id="more-1708"></span></p>
<p>Nel corso di una visita cui assisteva anche la sorella dell&#8217;interessata, la caposala aveva parlato di metadone facendo così capire lo stato di tossicodipendenza della paziente (che aveva espressamente richiesto la massima riservatezza sull&#8217;argomento..).</p>
<p>Al momento di liquidare il danno non patrimoniale (15.000 euro per l&#8217;interruzione dei rapporti familiari) il giudice del Tribunale di Pordenone &#8211; <a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/08/modello-sentenza.pdf">in una delle poche sentenze</a> sull&#8217;argomento &#8211; ha dovuto affrontare il problema della ripartizione di responsabilità disegnata dal d. lgs. 196/2003 (art. 15):</p>
<ul>
<li>da un lato, infatti, trattandosi di attività pericolosa, incombe sul titolare (L&#8217;Azienda Sanitaria) dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2050 c.c.): poiché tale prova non è stata fornita in giudizio, l&#8217;Azienda va ritenuta responsabile, almeno in parte..</li>
<li>dall&#8217;altro, è indiscutibile che, materialmente, l&#8217;illecito sia stato commesso da un incaricato (la caposala)</li>
</ul>
<p>Come dividere le responsabilità tra i 2 soggetti?</p>
<p>Il codice civile all&#8217;art. 2055 prevede che:</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. (&#8230;) Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali</em>&#8220;</p></blockquote>
<p>Dunque la responsabilità va ripartita al 50% tra azienda ed infermiera. Poiché quest&#8217;ultima non è stata convenuta in giudizio, l&#8217;Azienda, unica parte in causa è stata condannata al pagamento della somma di euro 7.500.</p>
<p>La sentenza affronta anche il problema della cd. &#8220;<em>responsabilità oggettiva</em>&#8221; in capo all&#8217;Azienda Sanitaria che è, infatti, responsabile pur senza aver materialmente commesso l&#8217;illecita divulgazione dei dati sensibili e quello &#8211; pur senza approfondire&#8230;- della (in)applicabilità dell&#8217;art. 2049 c.c., ossia della responsabilità dell&#8217;azienda come padrone o committente dell&#8217;infermiera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirittodigitale.com/violazione-privacy-responsabilita-condivisa-tra-incaricato-e-titolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il dipendente può navigare sul web?</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/il-dipendente-puo-navigare-sul-web/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/il-dipendente-puo-navigare-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monia F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirittodigitale.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg"></a>Avete mai riflettuto su cosa ci sia di male nell&#8217;inviare una email al proprio fidanzato dal pc dell&#8217;ufficio? Oppure &#8211; in questa calda estate &#8211; a pianificare le vacanze?</p> <p>Piuttosto che fare acquisti online?</p> <p>O quanti altri esempi potrebbero venirci in mente.. <br /> Per molti dipendenti, lavorare senza internet o la posta elettronica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-526" title="monia.fabiani" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/01/monia.fabiani-e1266678561403.jpg" alt="" width="58" height="62" /></a>Avete mai riflettuto su cosa ci sia di <em>male</em> nell&#8217;inviare una email al proprio fidanzato dal pc dell&#8217;ufficio? Oppure &#8211; in questa calda estate &#8211; a pianificare le vacanze?</p>
<p>Piuttosto che fare acquisti online?</p>
<p>O quanti altri esempi potrebbero venirci in mente.. <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Per molti dipendenti, lavorare senza internet o la posta elettronica sarebbe inconcepibile.<br />
La rete, nei <em>tempi moderni</em>, offre infinite possibilità di comunicazione, che  progressivamente stanno soppiantando gli strumenti tradizionali.<span id="more-1692"></span> La tentazione di utilizzare, dunque, il web <strong>anche</strong> per motivi privati è molto sentita.<br />
L’accesso ad internet durante le ore di lavoro è molto diffuso e, spesso, tollerato, poiché si ritiene &#8211; attraverso una semplice analisi di psicologia spicciola &#8211; che vietare la navigazione rovinerebbe, innanzitutto, il clima dell’ufficio. Ciononostante il web rappresenta la maggiore fonte di distrazione sui luoghi di lavoro (!).<br />
Una recente decisione della Corte di Cassazione (<a href="http://www.cortedicassazione.it/Documenti/4375_2010.pdf" target="_blank">sezione lavoro, num. 4375 depositata il 23 febbraio 2010</a>) ribadisce per le aziende il <strong>divieto</strong> (già all’attenzione del <a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1387978" target="_blank">Garante Privacy</a>) di spiare i dipendenti che navigano nel web durante l’orario di lavoro, chiarendo che, &#8220;..<strong><em>se la navigazione avviene senza sconfinare in un abuso, il lavoratore non può essere licenziato</em></strong>..&#8221;<br />
Almeno così è andata nel caso di una donna colta dal datore di lavoro ad accedere ad internet <strong>per ragioni non di servizio</strong> in contrasto con il regolamento aziendale. La Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dall’azienda contro un provvedimento di reintegra della lavoratrice licenziata, chiarendo che <em>&#8220;..la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione “umana”, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro..&#8221;</em><br />
Nel caso specifico l’azienda aveva utilizzato un programma di controllo informatico installato senza essere previsto da alcun accordo sindacale, in evidente contrasto con la previsione del secondo comma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. num. 300 del 1970).<br />
Esso stabilisce che</p>
<blockquote><p><em>Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell&#8217;attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l&#8217;Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l&#8217;uso di tali impianti.</em></p></blockquote>
<p>La sentenza, pertanto, non contiene un divieto assoluto, ma riconosce che un software di controllo informatico in grado di monitorare la posta elettronica e l’accesso al web, se viene installato senza un preventivo accordo sindacale, costituisce una violazione della riservatezza e dell’autonomia del lavoratore.<br />
A tal proposito è opportuno che il datore di lavoro adotti delle <strong>regole di condotta standard</strong>. In particolare, è necessario chiarire se sia generalmente permesso o meno l’uso privato della rete e dell’email e, in caso affermativo, con quali limiti. Sarebbe, pertanto, utile un’esplicita politica aziendale o un accordo che stabilisca i margini entro cui l’utilizzo del mezzo è considerato accettabile.<br />
Attenti, quindi, nella navigazione.. <img src='http://dirittodigitale.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirittodigitale.com/il-dipendente-puo-navigare-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

