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	<title>Dirittomoderno &#187; Case studies</title>
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		<title>Problematiche della tassazione del commercio elettronico negli USA</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto digitale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Negli ultimi tempi è in corso un lungo ed al quanto articolato dibattito da parte di tutti gli Stati sulla opportunità di non far fuggire dalla cd. &#8220;scure fiscale&#8221; anche il &#8220;cyberspazio&#8221;. </p> <p>E&#8217; fin dal 1994, con la proposizione della &#8221; Bit Tax&#8221;, che i paesi Ocse cercano una via univoca per contemperare tre diversi interessi :</p> <p>- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi tempi è in corso un lungo ed al quanto articolato dibattito da parte di tutti gli Stati sulla opportunità di non far fuggire dalla cd. &#8220;scure fiscale&#8221; anche il <em>&#8220;cyberspazio&#8221;. </em></p>
<p>E&#8217; fin dal 1994, con la proposizione della &#8221; Bit Tax&#8221;, che i paesi Ocse cercano una via univoca per contemperare tre diversi interessi :</p>
<p>- consentire la massima diffusione al commercio elettronico;</p>
<p>- consentire agli stati interessati dal commercio elettronico di imporre la propria tassazione;</p>
<p>- non creare una sovrapposizione di imposizione fiscale tra gli stati coinvolti nello scambio a danno del consumatore finale.</p>
<p>Gli Stati Uniti, patria del commercio elettronico, sono stati il primo paese ad avere affrontato questo tema, ma ad oggi non sembra che abbiano trovato ancora una strada univoca.</p>
<p>I governi degli stati federali americani hanno da subito intuito che la tassazione tradizionale, aveva i suoi limiti, ma che altrettanto deleteria per la diffusione del commercio elettronico sarebbe stata l&#8217;introduzione di una tassazione specifica. Nel 1992 tramite una sentenza della  Corte Suprema nella causa Quill-North Dakota si è stabilito che la tassazione deve avvenire secondo i meccanismi delle vendite per corrispondenza (<em>mail order business</em>); e  nel 1998 il Congresso americano ha steso  un atto, <em>l&#8217;Internet Tax Freedom Act (ITFA)</em>,  con il quale si enunciano i tre principi citati, come principi fondanti della tassazione dell&#8217;e-commerce negli USA.  Sostanzialmente, si statuisce l&#8217;impossibilità per i paesi venditori di rivendicare l&#8217;applicazione di qualsiasi forma di tassazione, lasciando che sia il paese di destinazione della merce  o lo stato dell&#8217;acquirente, a seconda se si tratti di commercio elettronico indiretto o diretta, a provvedere alla tassazione della transazione. Nonostante questo intervento abbia posto quest&#8217;ultima regola fondamentale, i governi dei singoli stati hanno continuato la loro battaglia per accaparrarsi una fetta della base imponibile proveniente dall&#8217;e-commerce statunitense, che nel 2009 vedeva gli scambi commerciali complessivii attestarsi a 3,371 miliardi di euro. Ed infatti è fin dagli albori del &#8220;cyberspazio&#8221; che la Corte Suprema si trova a dover dirimere questioni di territorialità fiscale sempre più articolate, ma con un unico intento, tassare la cd. <em>New Economy. </em>Nel 2002 apparentemente sembra che gli Usa approdino ad un unica tassazione, con la sottoscrizione da parte  di 49 Stati degli <em>Streamlined Sales and Use Tax Agreement (SSUTA). </em>Questi accordi stabiliscono le seguenti regole operative per la regolazione della tassazione delle transazioni online:</p>
<p>1 Un&#8217;unica tassa sul commercio elettronico per tutti gli stati  membri;</p>
<p>2La statuizione di una categoria nuova di prodotti denominata &#8220;beni digitali&#8221;, distinta dai &#8220;beni materiali&#8221; e dai &#8220;servizi&#8221;;</p>
<p>3 Una sola percentuale di tassazione, con la sola eccezione dell&#8217;addizionale per alimenti (<em>food and drugs</em>);</p>
<p>4L&#8217;abolizione delle tasse locali sulle vendite on line sorte nel frattempo;</p>
<p>5 Regola base per stabilire la territorialità della tassazione è l&#8217;individuazione del codice di avvimento postale del compratore. Solo attraverso lo zip code si stabilisce la giurisdizione della tassazione;</p>
<p>6Regola base per la tassazione del commercio indiretto è il luogo di consegna della merce, mentre per il commercio elettronico diretto è lo stato di residenza dell&#8217;acquirente;</p>
<p>7 Obbligo per tutti gli stati membri di creare un sistema di registrazione on line per tutti i venditori, per raccogliere le tasse sulle transazioni online, consentendo un&#8217;unica registrazione in tutti gli stati membri. </p>
<p>Purtroppo però la questione dell&#8217;univocità di trattamento fiscale del commercio elettronico negli USA non si è risolta, inquanto gli accordi SSUTA sono solo un accordo e non un obbligo legislativo. Gli Usa necessitano, come anche il resto del mondo (Europa compresa), di una legiferazione del Congresso ed un intervento diretto del Dipartimento del Tesoro, che ponga degli obblighi a carico di tutti gli Stati non solo dei 49 membri del SSUTA. Inoltre, la natura di accordo fa si che molti stati si trovino nell&#8217;impossibilità di esercitare il proprio diritto alla riscossione delle tasse perchè rischiano di incorrere in sanzioni molto pesanti per violazioni inerenti il Codice della Privacy. La registrazione unica, infatti, determina la raccolta di dati sensibili sullo stato economico delle persone, ed è una registrazione di tipo volontario che si presta ad essere eluso nel momento in cui il venditore si ponga in Internet con l&#8217;intento di eludere la tassazione. </p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Gli arresti domiciliari.. ai tempi di facebook</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/gli-arresti-domiciliari-al-tempo-di-facebook/</link>
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		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 21:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monia F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il fatto (tratto da  Cass. II sezione penale, num. 37151 del 29 settembre 2010 depositata il 18 ottobre 2010).</p> <p>Tizio, collocato agli arresti domiciliari, avrebbe -secondo il PM- violato la prescrizione imposta di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, comunicando via internet con altre persone tramite facebook.<br /> Il GIP rigettava la richiesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_615" class="wp-caption alignleft" style="width: 75px"><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/Fotolia_11463571_XS-e1265017896354.jpg"><br />
<img class="size-full wp-image-615  " title="TEACHER" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/Fotolia_11463571_XS-e1265017896354.jpg" alt="" width="65" height="79" /></a><p class="wp-caption-text">Learning by doing</p></div>
<p><strong>Il fatto (tratto da  Cass. II sezione penale, num. 37151 del 29 settembre 2010 depositata il 18 ottobre 2010).</strong></p>
<p>Tizio, collocato agli arresti domiciliari, avrebbe -secondo il PM- violato la prescrizione imposta di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, comunicando via internet con altre persone tramite facebook.<br />
Il GIP rigettava la richiesta del PM di sostituire la misura cautelare disposta con la custodia in carcere.<br />
Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione avverso tale provvedimento.<span id="more-1874"></span></p>
<p><strong>Il diritto.</strong><br />
La Suprema Corte ) ritiene fondato il ricorso, censurando -in particolare- la condotta del GIP che non sarebbe entrato nel merito dell&#8217;uso fatto in concreto del social network, respingendo -semplicemente- l&#8217;istanza.<br />
L&#8217;art. 284, comma 2, c.p.p. prevede che</p>
<blockquote><p><em>Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell&#8217;imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.<br />
</em></p></blockquote>
<p>La generica prescrizione del codice va intesa, dunque, quale</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso internet</em>&#8220;.</p></blockquote>
<p>Non è tutto l&#8217;uso di internet ad essere vietato. La &#8220;funzione conoscitiva o di ricerca&#8221; non importa nessun limite nè divieto, mentre sarà -evidentemente- proibito tentare di mettersi in contatto con l&#8217;esterno e/o scambiare informazioni con terzi.<br />
La moderna tecnologia permette, infatti:</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite web, e anche tale trasmissione di informazioni, deve ritenersi ricompresa nel concetto di &#8220;comunicazione&#8221;, pur se non espressamente vietata dal giudice</em>&#8220;.</p></blockquote>
<p>Il divieto, pertanto, riguarderà non soltanto la possibilità di parlare, ma anche ogni forma di comunicazione sia verbale sia scritta o con qualsiasi altra modalità che possa mettere in contatto la persona indagata con gli altri: dagli arcaici pizzini, passando per i gesti, fino alle comunicazioni televisive anche mediate.<br />
I giudici precisano, inoltre, che è compito dell&#8217;accusa provare la concreta violazione del divieto di comunicazione, in quanto non può ritenersi presunta dal solo uso dello strumento informatico.</p>
<p>Lo spunto di riflessione.<br />
Anche la Cassazione deve prendere atto della nuova realtà sociale e del repentino cambiamento dei mezzi e delle modalità di comunicazione. Sarà forse doveroso iniziare a riflettere su incidenza e rilevanza -anche penale?- dei social network?</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Il caso dell&#8217;email e del termine perentorio.</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/il-caso-dellemail-e-del-termine-perentorio/</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[DAE]]></category>
		<category><![CDATA[diritto amministrativo digitale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>Il fatto (tratto da <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Pescara/Sezione%201/2009/200900204/Provvedimenti/200900730_01.XML" target="_blank">T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara n. 730/2009</a>)</p> <p>Caia partecipa ad un concorso per un posto di dirigente presso la Provincia Alfa ottenendo l’identico punteggio di 69/90 di Tizio e Sempronio, preceduti con punteggio superiore da Mevio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_615" class="wp-caption alignleft" style="width: 75px"><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/Fotolia_11463571_XS-e1265017896354.jpg"><img class="size-full wp-image-615  " title="TEACHER" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/Fotolia_11463571_XS-e1265017896354.jpg" alt="" width="65" height="79" /></a><p class="wp-caption-text">Learning by doing</p></div>
<p><strong>Il fatto</strong> (tratto da <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Pescara/Sezione%201/2009/200900204/Provvedimenti/200900730_01.XML" target="_blank">T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara n. 730/2009</a>)</p>
<p>Caia partecipa ad un concorso per un posto di dirigente presso la Provincia Alfa ottenendo l’identico punteggio di 69/90 di Tizio e Sempronio, preceduti con punteggio superiore da Mevio (81/90) e da Mevia(72/90).</p>
<p>Con raccomandata a r. del 17.12.2008 il Responsabile del procedimento li ha, pertanto, inviati a produrre, entro il termine perentorio di cinque giorni, i titoli di preferenza ai fini della formulazione della graduatoria finale.<span id="more-1544"></span></p>
<p>Entro il termine di cui sopra hanno inviato i rispettivi titoli di preferenza sia Tizio che Sempronio, mentre Caia, che aveva ricevuto la raccomandata il 24.12.2008, ha comunicato con mail dello stesso 24.12.2008 il titolo di preferenza di figlia di invalido di guerra, riservandosi di inviare il relativo attestato: a ciò ha provveduto a mezzo fax del 21.1.2009, inviando la relativa autodichiarazione.</p>
<p>Il Direttore generale della Provincia di Alfa, con atto del 13.2.2009 n. 3, ha formulato la graduatoria finale ritenendo valido il titolo di preferenza come sopra inviato da Caia, essendo la medesima sostanzialmente in possesso del titolo, ed ha, quindi, formulato la graduatoria finale collocandola al terzo posto e collocando al quarto posto Tizio ed al quinto Sempronio.</p>
<p>La graduatoria così approvata è stata impugnata da Sempronio per violazione del termine perentorio di cinque giorni stabilito dall’art. 11 dell’avviso pubblico del concorso ai fini dell’invio dei titoli di preferenza, atteso che una mail, priva di firma digitale e non proveniente da un indirizzo di posta certificata e, comunque, senza neppure l’allegazione di copia del titolo, non è affatto valida ai fini del rispetto del termine perentorio stabilito dal bando, né la mail può essere considerata “autocertificazione” sostitutiva, in quanto l’effettiva autocertificazione è stata poi inviata, ma oltre il termine.</p>
<p><strong>Le norme</strong></p>
<ul>
<li>L. 241/90</li>
<li>D. lgs. 82/2005</li>
</ul>
<p><strong>I quesiti</strong></p>
<ul>
<li>Che valore ha la comunicazione inviata, per posta elettronica semplice?</li>
<li>Era necessaria l’apposizione di una firma digitale o l’utilizzo di PEC?</li>
</ul>
<p><strong>Soluzione</strong></p>
<p>Il CAD prevede quale &#8220;modello legale&#8221; per le comunicazioni elettroniche, la posta elettronica certificata e la firma elettronica qualificata, per provare rispettivamente l&#8217;invio-ricezione e la paternità dei documenti  così inviati, senza peraltro prevede sanzioni (quali l&#8217;inefficacia o l&#8217;invalidità) per le comunicazioni effettuate senza l&#8217;uso di tali strumenti.</p>
<p>Rileva anche l&#8217;eventuale contestazione della ricezione dell&#8217;email: nel caso di specie tale contestazione manca. La contestazione mossa nel ricorso opera, quindi, su un piano solo formale.</p>
<p>A ciò è da aggiungere che a seguito di quanto stabilito dall’art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990 n.241, anche nei concorsi pubblici possono essere successivamente integrate, sostituite o rettificate dichiarazioni o documenti incompleti: nel caso specifico, la mail tempestivamente inviata dalla ricorrente espressamente menzionava il titolo di preferenza di cui era in possesso e, quindi, costituiva pur sempre un <strong>principio di prova della sua effettività</strong>, senz’altro <strong>incompleto</strong> ma affatto <strong>inesistente</strong> o del tutto <strong>inidoneo allo scopo</strong>, dal momento che ciò che mancava era l’allegazione di una copia del titolo stesso o della sua autocertificazione sostitutiva.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Il caso del matrimonio viziato e&#8230;della privacy</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/il-caso-del-matrimonio-viziato-e-della-privacy/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/il-caso-del-matrimonio-viziato-e-della-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela N.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[<p> </p> <p>Il fatto</p> <p>Tizio riferisce di aver presentato istanza alla ASL competente per prendere visione ed estrarre copia della cartella clinica intestata alla moglie, che sarebbe stata da molti anni in cura presso l’ASL medesima.</p> <p>L’istanza, alla quale non era stata data risposta, era stata avanzata per promuovere un’azione giurisdizionale innanzi al Tribunale ecclesiastico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_615" class="wp-caption alignleft" style="width: 84px"><strong><strong><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/Fotolia_11463571_XS-e1265017896354.jpg"><img class="size-full wp-image-615  " src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/Fotolia_11463571_XS-e1265017896354.jpg" alt="" width="74" height="91" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Learning by doing</p></div>
<p><strong>Il fatto</strong></p>
<p>Tizio riferisce di aver presentato istanza alla ASL competente per prendere visione ed estrarre copia della cartella clinica intestata alla moglie, che sarebbe stata da molti anni in cura presso l’ASL medesima.</p>
<p>L’istanza, alla quale non era stata data risposta, era stata avanzata per promuovere un’azione giurisdizionale innanzi al Tribunale ecclesiastico per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio (viziato dal fatto che i disturbi psichici &#8211; da cui la predetta sarebbe stata affetta da tempo &#8211; sarebbero stati sempre sottaciuti).</p>
<p><strong>Le norme</strong></p>
<p><a href="http://www2.agcom.it/L_naz/L241_90.htm" target="_self">L. 241 /1990 artt. 22, 24</a></p>
<p><a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm">D.Lgs 196/2003 artt. 59-60</a></p>
<p><strong>I quesiti</strong></p>
<p>E’ legittimo esercitare il diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali del coniuge?</p>
<p>Nella comparazione  tra gli interessi in gioco, prevale il diritto di accesso ai documenti amministrativi o quello alla riservatezza?</p>
<p><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/Soluzione_accesso.pdf" target="_self"><img class="aligncenter size-full wp-image-662" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2009/01/button1.gif" alt="" width="290" height="50" /></a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Il caso dell&#8217;esecuzione del contratto via e-mail</title>
		<link>http://dirittodigitale.com/il-caso-dellesecuzione-del-contratto-via-e-mail/</link>
		<comments>http://dirittodigitale.com/il-caso-dellesecuzione-del-contratto-via-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case studies]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Inauguriamo una nuova categoria de nostro blog: quella dei Case Studies. Non un semplice articolo, ma una palestra mentale per esercitarsi nella risoluzione di casi reali &#8211; vedi pulsante in fondo a questa pagina &#8211; seguendo un percorso guidato che si sviluppa attraverso step predefiniti:</p> <p>Il fatto: la ricostruzione delle vicende che hanno orignato una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_615" class="wp-caption alignleft" style="width: 84px"><a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/Fotolia_11463571_XS-e1265017896354.jpg"><img class="size-full wp-image-615  " title="TEACHER" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2010/02/Fotolia_11463571_XS-e1265017896354.jpg" alt="" width="74" height="91" /></a><p class="wp-caption-text">Learning by doing</p></div>
<p>Inauguriamo una nuova categoria de nostro blog: quella dei Case Studies. Non un semplice articolo, ma una palestra mentale per esercitarsi nella risoluzione di casi reali &#8211; vedi pulsante in fondo a questa pagina &#8211; seguendo un percorso guidato che si sviluppa attraverso step predefiniti:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Il fatto</span>: la ricostruzione delle vicende che hanno orignato una controversia o una questione</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Le norme</span>: l&#8217;individuazione delle disposizioni legali o tecniche da applicare nel caso. Operazione delicata nonché principale ostacolo alla gestione delle liti che gravitano intorno ai &#8220;nuovi diritti&#8221;poichè talvolta ne è ignota la semplice esistenza</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">I quesiti</span>: dopo aver compreso il fatto ed individuato le norme da applicare, occorre porsi le domande giuste.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">La soluzione </span>: una sintesi dei passaggi logico-giuridici compiuti nella sentenza che ha deciso il caso.</p>
<p><strong>NOTE</strong>: Al fine di ottenere il miglior risultato &#8220;didattico&#8221;, il caso dovrebbe essere sviluppato per gradi: invece che precipitarsi a leggere la soluzione finale,  sarebbe preferibile riflettere su ogni singolo step e ragionare su di esso..chiedendosi &#8220;<em>Ci sarà una legge che regola questa vicenda &#8230;? E quale..</em>&#8221; Se non si individua la norma, allora si può usare l&#8217;aiuto e passare alla sezione relativa. A questo punto, però, individuata la norma, l&#8217;ideale sarebbe leggerla e studiarla; se è difficile orientarsi..si può far ricorso alla sezione seguente e..così via.</p>
<p>Ecco il nostro primo caso..</p>
<p><strong>Il fatto</strong></p>
<p>Con nota del 22 maggio 2006, Trenitalia s.p.a. indice una procedura per l’affidamento della manutenzione di n. 10 carrozze con l’opzione per ulteriori cinque.</p>
<p>La società Alfa s.r.l. presenta un’offerta per partecipare all’assegnazione del lavoro di manutenzione. In data 28 agosto 2006, Trenitalia s.p.a. comunica l’accettazione provvisoria dell’offerta in questione e invita Alfa s.r.l. a procedere agli adempimenti per la partecipazione. Successivamente quest’ultima riceve via mail, una comunicazione che individua le 10 carrozze oggetto della manutenzione (e che preannuncia anche l’arrivo delle stesse in diversi scaglioni). Dopo qualche tempo, Trenitalia s.p.a. comunica però ad Alfa s.r.l., con l’allegazione delle motivazioni (minori costi svolgendo i lavori internamente, invece che in appalto), l’annullamento della gara, ritenendo non perfezionato l’appalto per la mancata comunicazione definitiva dell’aggiudicazione. Alfa s.r.l. impugna il provvedimento di annullamento.</p>
<p><strong>Le norme</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05082dl.htm" target="_blank">Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82</a></li>
<li><a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06163dl.htm" target="_blank">Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163</a></li>
<li>Art. 2702 c.c. (“L<em>a scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione</em>”).</li>
</ul>
<p><strong>I quesiti</strong></p>
<ul>
<li>Che valore ha la comunicazione inviata, per posta elettronica semplice?</li>
<li>Quali effetti per l’art. 2702 c.c.?</li>
<li>Era necessaria l’apposizione di una firma digitale o l’utilizzo di PEC?</li>
</ul>
<p><strong><br />
<a href="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2009/01/soluzione_email.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-662" title="button" src="http://dirittodigitale.com/wp-content/uploads/2009/01/button1.gif" alt="" width="290" height="50" /></a><br />
</strong></p>
<p lang="it-IT">
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